A PROPOSITO DELLA LEGGE SUI REATI AMBIENTALI APPENA VARATA: IL TRUCCO C’E’ E SI VEDE!!!

Biagio CATENA CARDILLO <catenacardillobiagio@gmail.com>: May 20 11:51PM +0200

*A PROPOSITO DELLA LEGGE SUI REATI AMBIENTALI APPENA VARATA: IL TRUCCO C’E’
E SI VEDE!!!*
*http://temi.repubblica.it/micromega-online/ecoreati-una-legge-truffa/
<http://temi.repubblica.it/micromega-online/ecoreati-una-legge-truffa/>*
ECOREATI, UNA LEGGE TRUFFA!!!

IL DDL 1345, CHE INTRODUCE NORME PER I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE NEL CODICE
PENALE, È DIVENTATO LEGGE.

IL TESTO, SBANDIERATO COME UN GRANDE SUCCESSO DA DIVERSI PARTITI E DA
ALCUNI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, HA SUBITO VARI EMENDAMENTI E MODIFICHE,
E NELLA SUA FORMULAZIONE RISULTA TALMENTE AMBIGUO DA RAPPRESENTARE DE FACTO
UN CONDONO AI GRANDI INQUINATORI ATTUALI E POTENZIALI.

ESSO METTE A RISCHIO I PROCESSI PER DISASTRO AMBIENTALE, IN CORSO E FUTURI,
ESCLUDENDO LA POSSIBILITÀ PER LA MAGISTRATURA DI AVVIARE NUOVE INDAGINI SUI
DELITTI AMBIENTALI E DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE IMPIANTI INQUINANTI DOTATI
DI AUTORIZZAZIONI AD OPERARE O PRODURRE.

Come? Attraverso l’inserimento dell’avverbio “abusivamente”, che,
nell’articolo 452, sancisce il principio che un disastro ambientale è tale
solo se “cagionato abusivamente”.

Ovvero l’art. 452 dice che chiunque “abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni,
costituendo disastro ambientale l’alterazione irreversibile dell’equilibrio
di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica
incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone
offese o esposte a pericolo”.

Un reato ambientale, secondo la norma, sarà tale solo se sarà stato
compiuto al di fuori delle norme. Ma nel caso in cui uno stabilimento
industriale, una discarica o altro soggetto inquinante fossero provvisti di
un’autorizzazione a produrre e a funzionare, non sarebbero abusivi e non
potrebbero essere giudicati per disastro ambientale.

La legge mette a rischio il processo Ilva “Ambiente Svenduto” e rappresenta
un’àncora di salvataggio per i grandi inquinatori e per le lobbies di
attività industriali potenzialmente inquinanti. Poiché l’Ilva produce
inquinando (lo dice il GIP Todisco del Tribunale di Taranto e fa eco la
Commissione Europea), ma produce con una regolare autorizzazione
ambientale. L’Ilva non rispetta, secondo il GIP e secondo la Commissione, i
dettami contenuti in tale autorizzazione ma una volta approvata questa
legge, essa non potrebbe mai più essere sanzionata poiché il suo
inquinamento non sarebbe abusivo. Non importa che non si rispetti
l’autorizzazione, l’importante è che l’autorizzazione esista.

Con l’approvazione del Ddl 1345, la salute dei cittadini e l’ambiente
passano in secondo piano rispetto ai diritti garantiti agli inquinatori,
protetti da autorizzazioni e quindi non abusivi. L’esistenza del delitto
ambientale dipenderà, infatti, esclusivamente dalla concessione
autorizzativa di tipo amministrativo. Tutto qui.

Il Ddl 1345, promosso da quasi tutti i partiti e con particolare slancio
dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da SEL, rappresenta uno
scudo di impunità eccezionale in quanto sarà molto difficile immaginare
impianti che funzionino senza una seppur minima (anche se inosservata)
autorizzazione amministrativa.

L’Ilva sarà protetta dalla sua AIA, modificata, non rispettata, ancora non
completata e molto lontana da un minimo di realizzazione effettiva. Un’AIA
che è stata ulteriormente depotenziata dalla nuova legge pro-Ilva del 5
gennaio 2015, ma che sarà molto efficace nel proteggere lo stabilimento e i
quadri dirigenziali, quali che siano le azioni che verranno compiute a
discapito di cittadini, operai e ambiente.

Contro questa legge si sono espressi in pochi.

“Vox clamantis in deserto”. Con Peacelink, il co-portavoce dei Verdi Angelo
Bonelli ed il magistrato Gianfranco Amendola, figura autorevole del diritto
ambientale italiano, il quale ha sottolineato che, per decretare un
disastro ambientale, tutto dipenderà adesso dalla presenza o dalla mancanza
di un’autorizzazione.

Ovvero, “punire solo chi cagiona “abusivamente” un disastro ambientale o un
inquinamento rilevante, significherebbe, cioè, a contrario, accettare che
possa essere lecito o, addirittura, autorizzato un disastro ambientale (con
morti, devastazioni ecc.). Purché non sia “abusivo””. Ma un’autorizzazione
amministrativa può mai rendere lecita una condotta che sia suscettibile di
portare ad un disastro ambientale?

Si sarebbe dovuto pertanto cancellare l’avverbio “abusivamente” scrivendo
“chiunque cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione”, che
in caso di ipotesi colposa di disastro ambientale ha una pena massima che
tuttavia non supera i 5 anni di reclusione.

Gianfranco Amendola ha scritto che: “Avremo, così, unico Paese al mondo, il
delitto di disastro ambientale ‘abusivo’ e cioè un disastro che può essere
punito solo se commesso “abusivamente”. Altrimenti, il fatto non sussiste e
l’imputato può essere assolto. È evidente, infatti, che punire solo chi
cagiona abusivamente un disastro o un delitto di inquinamento rilevante,
significa accettare che possa essere lecito o, addirittura, autorizzato un
disastro ambientale (con morti, devastazioni ecc.), che non sia però
abusivo”. Ma esistono reati ambientali non abusivi?

Oltre al disastro ambientale abusivo questa legge ha un altro punto molto
debole, in quanto recita che per essere considerato tale, il disastro
ambientale deve poter essere definito come “alterazione irreversibile
dell’ecosistema”, senza che i concetti di “compromissione” e di
“deterioramento” dell’ambiente stesso siano ulteriormente definiti,
lasciando così ampi margini d’interpretazione.

L’astrazione della definizione di reato ambientale e il lavoro di
ricognizione scientifica che il testo chiama in causa fanno presupporre che
il reato sarebbe ipotizzabile solo dopo lunghi anni di studio e di ricerca,
visto che per dichiarare “irreversibile” un danno ambientale, si dovrebbe
aver già provato a ripristinare la situazione antecedente all’inquinamento,
attraverso una serie di tentativi di bonifica e di decontaminazione.

Come si misura il danno irreversibile secondo la norma? E perché ci deve
essere uno sconto della pena importante per ravvedimento operoso?

La legge approvata il 19 maggio rappresenta una norma di salvataggio per
chi ha inquinato, causato malattia e morte come a Taranto (lo dicono le
perizie del Tribunale) e per chi continuerà a farlo, a Taranto come
altrove.

Ma come è possibile che il Parlamento voti una norma che permette
l’utilizzo degli “air-gun” (esplosioni per ispezioni petrolifere in mare)?

“Neanche una virgola” era la frase che troneggiava in conferenze stampa,
tweets e foto di rappresentanti di diversi partiti, felici di contribuire
al successo di una legge che si piega ai diktat di grandi lobbies di
attività inquinanti e che cancella ogni baluardo di protezione dei nostri
mari. Con il beneplacito di Pd, M5S, Legambiente e di altri ambientalisti
da salotto.

Adesso abbiamo capito. “Neanche una virgola” voleva dire che non si
dovevano accogliere le proposte di Peacelink e dei Verdi, e che gli
emendamenti migliorativi dovevano rimanere in un cassetto.
Adesso tutto è permesso, l’Ilva può finalmente inquinare senza preoccuparsi
più di nulla.

(19 maggio 2015)

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