Ferrovie e diritti dei passeggeri, Europa deferisce Italia a Corte di Giustizia

Denuncia la Commissione europea: “L’Italia non ha ancora istituito un organismo ufficiale e autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento sul suo territorio, né ha stabilito norme volte a sanzionare le violazioni della legislazione pertinente. Senza queste due azioni necessarie, i passeggeri che viaggiano in treno in Italia o verso altri paesi dell’UE non possono far rispettare i loro diritti in caso di problemi”.

La norma in questione è il regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario: questo stabilisce diversi obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, che dovevano applicarli pienamente entro il 3 dicembre 2009. Il regolamento tutela i passeggeri che viaggiano in treno nell’UE mediante l’applicazione di una serie di diritti di base, quali il diritto a parità di accesso al trasporto, e in particolare la protezione da discriminazioni basate su nazionalità, residenza o disabilità; il diritto all’assistenza, senza costi aggiuntivi, per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta; il diritto di avere informazioni prima della partenza (per es. sul prezzo del biglietto) e nelle varie fasi del viaggio (per es. ritardi, coincidenze); il diritto al rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione o ritardi prolungati; il diritto a un servizio di trasporto alternativo (itinerario alternativo) o a una nuova prenotazione, a seconda delle preferenze del passeggero, in caso di ritardi prolungati o soppressione del servizio; il diritto a un livello minimo di assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni in attesa dell’inizio o del proseguimento di un servizio in ritardo e il diritto a un rimborso in caso di ritardo prolungato o di soppressione del servizio, a determinate condizioni.

L’Italia non ha concesso deroghe all’applicazione del regolamento – gli Stati potevano decidere di adottare periodi transitori o applicare deroghe per determinati tipi di servizi, fra cui quelli urbani, suburbani e regionali – dunque i diritti dei passeggeri si applicano integralmente a tutti i servizi, nazionali e internazionali. “È quindi tanto più importante per i passeggeri che incontrano problemi durante il viaggio poter presentare reclami a un’autorità di riferimento, dotata di tutte le competenze necessarie per assicurare l’applicazione e l’esecuzione del regolamento – spiega la Commissione europea – Inoltre, tenuto conto dell’assenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del regolamento, l’industria ferroviaria non ha incentivi a rispettare gli obblighi. Attualmente, l’Italia ha istituito un organo temporaneo che non ha né la competenza né l’autorità per applicare pienamente le norme dell’UE in materia di diritti dei passeggeri”.

La regolamentazione italiana non è ancora conforme alla normativa europea nonostante la Commissione abbia inviato una lettera di costituzione in mora nel giugno 2013, seguito da un parere motivato a novembre 2013. L’azione di oggi persegue l’obiettivo della Commissione di assicurare che gli Stati membri si conformino pienamente alle norme in materia di diritti dei passeggeri.

Sostiene il Vicepresidente della Commissione Siim Kallas, responsabile per i Trasporti: “La protezione dei passeggeri che viaggiano in Europa è una delle pietre miliari della politica dei trasporti europea. Tutti gli Stati membri dell’UE devono garantire la messa in atto di strutture cui i passeggeri possano rivolgersi per far rispettare i loro diritti e sanzionare le violazioni. Così si garantisce anche un clima di concorrenza equa per il settore ferroviario in tutta l’UE”.

2
inShare
Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *