le tariffe dell’acqua: la lettera del ministro Clini e il rapporto semestrale del Garante del servizio idrico integrato della Regione Lazio. Riflessione

Riportiamo una lettera del Ministro CLINI e parte del rapporto semestrale del garante ai servizi idrici integrati della Regione Lazio che in maniera espilicita  chiariscono che l’acqua distribuita deve essere di qualità diversamente vanno ritoccate le tariffe. Le leggi inoltre lo prescrivono. 

Finalmente s’incomincia a fare chiarezza. La lotta non è ancora terminata, ma ne siamo certi  che la vinceremo.

Tariffe dell’acqua e referendum: lettera del ministro Clini ad Authority e Regioni

img_letteraIl ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ha inviato al presidente dell’Autorità dell’energia, Guido Bortoni, e ai presidenti delle Regioni una lettera nella quale si sottolinea l’esigenza di dare concreta attuazione al riordino complessivo della gestione del sistema idrico italiano per assicurare l’uso efficiente e ben distribuito dell’acqua. L’attuazione, dopo il referendum del giugno scorso, è espressamente indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza 26/2011.
È in corso di preparazione – ricorda il ministro nella nota – una normativa in materia di gestione delle risorse idriche, come stabilito dal decreto “Salva Italia”, avendo presente che la tutela e la gestione efficiente delle acque richiedono investimenti e manutenzioni impegnativi, a patto che non generino vantaggi speculativi e rendite finanziarie per i gestori dei servizi.
“È nostra intenzione – ha scritto il ministro – individuare obiettivi sui livelli di qualità del servizio e criteri di benchmark, con strumenti di premialità e sanzione analoghi a quelli che già l’Autorità ha adottato nel campo elettrico”.

 

Testo originale della lettera mandata all’Autorità dell’energia e alle Regioni

 

IL RAPPORTO SEMESTRALE DEL GARANTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE LAZIO E’ PUBBLICATO SUL B.U.R LAZIO N.21 SUPPLEMENTO  ORDINARIO  RAPPORTO SEMESTRALE  VEDERE PUNTO 11/3 a Pag.168 e 169

 

11.3. Qualità dell’acqua e tariffa.             

                Ulteriore approfondimento merita il problema delle ripercussioni sulla tariffa dell’erogazione, protratta nel tempo, di un’acqua non idonea all’uso potabile.
                Come precisato dalla Corte Costituzionale, la tariffa del servizio idrico integrato, articolata in tutte le sue componenti , ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo.
                L’entità della tariffa, pertanto, non può non essere strettamente correlata anche alla qualità dell’acqua e all’uso cui è destinata. Né è possibile addurre l’imprevedibilità e la sopravvenienza dell’evento, posto che, da molti anni, la presenza dell’arsenico era nota, così come l’obbligo di adottare tutte le misure per ridurre i valori e la necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione degli investimenti.
                Sul punto ci si riporta a quanto nel dedotto del  Rapporto di questo Garante sulla Gestione del Servizio idrico integrato nella Regione Lazio I e II semestre 2010 paragrafo 8.6, con la ulteriore puntualizzazione che a parere di questo garante il diritto ad una proporzionale riduzione della tariffa e dunque ai conseguenti conguagli, può perfezionarsi soltanto nei casi di erogazione di acqua con valori superiori ai 20 mc/l, e a decorrere dalla data di concessione della deroga a 50 mc/l. ( concessa e poi prorogata da ultimo con Ordinanza del Ministero della Salute del 30 dicembre 2009 e con Decreto della Regione Lazio del 30 dicembre 2009, n.902).
               Nessuna riduzione invece pare giustificata per l’erogazione con valori di arsenico superiori ai 10 mc/l , ma inferiori ai 20 mc/l , atteso la deroga a 20 mc/l, da ultimo autorizzata dalla Commissione Europea con decisione del  22 marzo 2011, n. C/2011 2014, e concessa dal Ministero della salute con D.M. 11 maggio 2011 e dalla regione Lazio con Decreto n. T0258 del 29 luglio 2011.
                Altra questione è la valutazione dei ritardi nell’adeguamento dei parametri dell’acqua erogata a quelli precisti dal Dlgs 31/01.
                La proroga alla deroga dei valori di arsenico ammissibili ai sensi del Dlgs 31/01 è stat oggetto di calss action di cui si è riferito infra paragrafo 8.8

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