La commissione Europea risponde alle petizioni sulla promozione delle energie rinnovabili

<Commission>{PETI}Commissione per le petizioni</Commission>

<Date>{21/05/2019}21.5.2019</Date>

<TitreType>COMUNICAZIONE AI MEMBRI</TitreType>

Oggetto:     <TITRE>Petizione n. 0829/2017, presentata da S. P., cittadina italiana, per conto di “meetup arcidosso5stelle”, contro la geotermia sul Monte Amiata

                   Petizione n. 0845/2017, presentata da R. C., cittadino italiano, per conto dell’Associazione italiana cultura e sport Comitato provinciale di Viterbo, corredata di 70 firme, sulla revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili

                   Petizione n. 1185/2017, presentata da Lapo Rossi, cittadino italiano, a nome dei comitati ambientalisti del Monte Amiata, corredata di 7 firme, contro le emissioni inquinanti delle centrali geotermiche sul Monte Amiata

                   Petizione n. 1212/2017, presentata da Cinzia Mammolotti, cittadina italiana, a nome del Comitato salvaguardia ambiente del Monte Amiata, contro la rinnovabilità delle centrali geotermiche sul Monte Amiata

</TITRE>

1.       Sintesi della petizione 0829/2017

<TEXTE>La firmataria si oppone alla produzione di energia geotermica sul Monte Amiata nel sud della Toscana. Descrive in dettaglio le caratteristiche delle centrali geotermiche esistenti, ad alta entalpia, dei siti d’interesse comunitario minacciati e delle specie protette in pericolo. Inoltre, la firmataria fornisce dati sulle sostanze tossiche nell’atmosfera e altre informazioni relative allo stato ambientale dell’area e agli impatti negativi sulla salute pubblica; nonché argomentazioni dettagliate su come l’Italia stia violando numerose disposizioni della legislazione dell’UE. Malgrado ciò, le emissioni inquinanti delle centrali geotermiche non rientrano nell’ambito della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED) e non sono compatibili con il principio di precauzione (articolo 191 del TFUE), anche sotto il profilo della mancata misurazione della radioattività complessiva. La firmataria ritiene che le centrali non dovrebbero essere incluse fra le fonti di energia rinnovabili e, pertanto, beneficiare dei fondi dell’UE previsti dalla direttiva 2009/28/CE. La firmataria cita anche la direttiva 2013/59/Euratom, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (che l’Italia non ha ancora recepito). Gli impianti geotermici causano anche l’inquinamento e l’impoverimento delle falde acquifere (fra l’altro a causa del rilascio di arsenico). Uno studio scientifico del 2015 attesta il legame fra le falde idriche e geotermiche. Ne consegue che le centrali non sono neppure conformi alla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. Non da ultimo, esse accelerano l’attività sismica, come risulta dalle statistiche degli ultimi 10 anni fornite dal servizio ISIDE, riguardanti le colline metallifere, e dalla relazione del gruppo di lavoro dell’ISPRA (2014). Per tutti questi motivi, la firmataria chiede una moratoria totale delle attività geotermiche in corso e un divieto di nuove attività di sfruttamento, in attesa di una normativa dell’UE sulla geotermia (che definisca le emissioni e imponga limiti cogenti a tutela dell’ambiente e della salute e la valutazione degli effetti sismici indotti). Chiede anche alla Commissione di porre fine all’incongruenza del finanziamento della geotermia, che pur producendo gas a effetto serra, è equiparata alle fonti di energia rinnovabili. Sollecita infine l’apertura di procedure d’infrazione contro l’Italia per la violazione delle direttive sulle acque e sulla radioprotezione.

Sintesi della petizione 0845/2017

Il firmatario, presidente dell’associazione, fornisce una spiegazione dettagliata per dimostrare che la legislazione dell’UE in materia di promozione delle energie rinnovabili, nella sua forma attuale, non prende in considerazione il criterio della sostenibilità, che se invece fosse applicato, precluderebbe i finanziamenti all’energia geotermica. Il firmatario solleva numerosi argomenti e riferimenti alla legislazione dell’UE, in particolare le direttive Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), la direttiva quadro sull’ambiente marino (2008/56/CE) e altre. Fra le carenze nella legislazione più evidenti, il firmatario cita quelle della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento che non contempla le centrali geotermiche fra le attività industriali soggette ad autorizzazione. Il firmatario articola la petizione in sei richieste, sostenendole con un’ampia documentazione. 1. L’inserimento di un limite tassativo circa la profondità delle nuove trivellazioni geotermiche sulla terraferma (non superiore a 200 m nel sottosuolo). Al riguardo cita una serie di casi europei tipici sulla sismicità indotta dalle azioni umane e causata dalla fratturazione idraulica di rocce nel sottosuolo. 2. La moratoria definitiva di tutte le centrali geotermiche a separazione e la riconversione in tempi brevi di quelle già esistenti. A riguardo i dati citati attesterebbero un apporto continuo e deleterio di sostanze tossiche e inquinanti (cfr. lo studio EDRA del 2006 sull’arsenico nell’acqua dei pozzi e delle sorgenti a seguito dello sfruttamento geotermico del Monte Amiata). 3. L’obbligo di una distanza minima per le suddette trivellazioni geotermiche dai centri abitati – anche se isolati – non inferiore a 35 km. 4. L’obbligo di una dimensione di potenza massima delle centrali non superiore a 1 megawatt. 5. L’inserimento della massima portata e pressione, nonché del massimo differenziale di temperatura fra l’input e l’output del fluido geotermico. La limitazione di tutti e tre i parametri ridurrebbe la magnitudo dei terremoti indotti e i conseguenti danni al patrimonio immobiliare. Sarebbe anche auspicabile una banca dati europea sulla sismicità indotta. 6. Nell’ambito delle energie rinnovabili sarebbe opportuno distinguere fra quelle sostenibili, come il fotovoltaico e l’eolico, e le altre, come l’energia geotermica, che non sono sostenibili e come tali non suscettibili di beneficiare di incentivi economici a norma della direttiva 2009/28/CE (nel 2016 l’industria geotermica italiana avrebbe ricevuto 216 milioni di euro). Alla luce di tutto questo, il comitato dei firmatari, per conto non solo degli abitanti di zone limitrofe alle centrali, ma anche dei contribuenti che sopportano il costo degli incentivi, chiede alle istituzioni dell’UE di adottare un approccio radicalmente diverso alla geotermia, a partire dalle trivellazioni soggette alla VIA.

Sintesi della petizione 1185/2017

I firmatari invitano le commissioni competenti in materia di politica energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti a fissare limiti per le emissioni di anidride carbonica (CO2) rilasciate in atmosfera dalle torri di raffreddamento delle centrali geotermiche ENEL (in particolare, quelle flash del Monte Amiata, che trasformano l’acqua bollente profonda in vapore, facendo funzionare le turbine). Le emissioni infatti sarebbero due volte maggiori rispetto a quelle delle omologhe centrali alimentate a combustibili fossili. In particolare, chiedono la regolamentazione a livello europeo dello sfruttamento della risorsa geotermica e delle centrali esistenti che l’utilizzano (34 in Italia, concentrate in due piccole aree della Toscana). I firmatari insistono sull’urgenza di un intervento normativo dell’UE, prima che tale settore energetico si espanda ulteriormente in termini di numero d’impianti e aree geografiche coinvolte in Italia. Attualmente (dati del ministero dello Sviluppo economico) sarebbero in corso di sfruttamento 9 coltivazioni di campi geotermici, a cui si devono aggiungere altre concessioni già accordate, le procedure VIA avviate nonché numerosi permessi di ricerca di fluidi geotermici. Ritenendo che tutto ciò sia incompatibile con l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli articoli dal 191 al 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i firmatari chiedono alle istituzioni dell’UE, fra l’altro, di escludere dall’elenco delle fonti di energia rinnovabile le centrali in questione, di fissare limiti per l’emissione delle sostanze inquinanti provenienti da dette centrali, e pericolose per l’uomo e l’ambiente, dopo averne determinato la composizione, nonché di misurare preventivamente le emissioni naturali provenienti dal suolo del sito prescelto e di prevedere norme antisismiche per la trivellazione, l’estrazione e la reiniezione dei fluidi geotermici.</TEXTE>

Sintesi della petizione 1212/2017

La firmataria chiede che la coltivazione geotermica sul Monte Amiata non sia incentivata attraverso il rinnovo delle centrali, già presenti in zona, che utilizzano i fluidi geotermici, e tanto meno che si attribuiscano ad essa certificati verdi, come se le centrali fossero fonti di energia sostenibile, quando invece esse contribuiscono alle emissioni responsabili dei cambiamenti climatici ancor più delle centrali a combustibili fossili. Chiede pertanto la revoca dell’attribuzione di rinnovabilità alle predette centrali.

2.       Ricevibilità

Petizioni 0829/2017 e 0845/2017 dichiarate ricevibili il 6 dicembre 2017.

Petizione 1185/2017 dichiarata ricevibile il 20 marzo 2018.

Petizione 1212/2017 dichiarata ricevibile il 4 aprile 2018.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3.       Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2018

La direttiva sulle energie rinnovabili[1] definisce l’energia geotermica una fonte di energia rinnovabile. La legislazione in materia di ambiente, ad esempio la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, affronta questioni relative all’impatto sull’ambiente dei progetti di energie rinnovabili. Inoltre, la direttiva 2009/28/CE stabilisce criteri di sostenibilità specifici per i biocarburanti, allo scopo sia di evitare le conseguenze dirette e involontarie dell’utilizzo del suolo, dovute alla produzione di materie prime, sia di massimizzare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai carburanti fossili. Allo scopo di contemplare tutti gli usi della bioenergia, i criteri sono stati rafforzati e ampliati, nel quadro della proposta di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili del 2016[2], per il periodo successivo al 2020.

Va osservato che è spesso difficile distinguere le emissioni di origine antropica, provenienti da una centrale elettrica geotermica, dalle emissioni che si produrrebbero naturalmente, a causa della normale attività geotermica del sito. Al fine di quantificare le emissioni di anidride carbonica dovute all’energia geotermica nel corso dell’intero ciclo di vita, non si dovrebbe tener conto unicamente della produzione di elettricità.

L’Italia sostiene che le sue emissioni di gas a effetto serra dovute alla combustione geotermica sono pari a zero. Ciò sembra coerente con gli orientamenti del Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC), i quali affermano che in questa fase non esistono metodologie per valutare le emissioni antropiche associate all’uso dell’energia geotermica. Tuttavia, qualora sia possibile misurare le emissioni, è opportuno darne notizia, conformemente ai requisiti del regolamento sul meccanismo di monitoraggio del clima[3].

Va inoltre osservato che i tassi di emissione associati alle centrali geotermiche sono considerevolmente inferiori rispetto a quelli delle emissioni dovute a centrali elettriche alimentate a carbone o a gas naturale. Le centrali geotermiche emettono circa il 5% dell’anidride carbonica, l’1% del biossido di zolfo e meno dell’1% dell’ossido nitroso emessi da una centrale alimentata a carbone delle stesse dimensioni e alcuni tipi di centrali geotermiche producono emissioni quasi pari a zero[4]. Le emissioni effettive possono essere maggiori, a seconda delle caratteristiche geologiche dell’area e della reale efficienza della centrale, nonché della tecnologia usata per evitare la fuoriuscita dei gas sotterranei. Lo sviluppo di centrali a emissioni zero è quindi uno dei principali obiettivi di ricerca e sviluppo sostenuti dai programmi dell’UE, come ad esempio il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) per lo sviluppo del settore dell’energia geotermica. In tale ambito, la Commissione sta avviando uno studio sulle emissioni delle centrali elettriche geotermiche, che fornirà prove supplementari sulla necessità di un ulteriore intervento dell’UE.

La direttiva quadro sulle acque[5] impone agli Stati membri di evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di conseguire un buono stato degli stessi. Inoltre, la direttiva sulle acque sotterranee[6] impone agli Stati membri di definire valori soglia per i vari inquinanti, compreso l’arsenico, allo scopo di proteggere i corpi idrici sotterranei. Gli Stati membri sono tenuti a svolgere valutazioni di tendenza al fine di verificare che, dai siti contaminati, i pennacchi non si espandano e non provochino un deterioramento dello stato chimico. La direttiva quadro sulle acque fa riferimento anche alla necessità di un’ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei che sono ritenuti a rischio. Tale caratterizzazione deve comprendere tutte le informazioni pertinenti sull’impatto delle attività umane, che devono essere incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici e aggiornate ogni sei anni.

È opportuno osservare che gli Stati membri sono pienamente responsabili dell’attuazione della legislazione dell’UE e che spetta pertanto alle autorità italiane decidere quali misure si rendono necessarie per rispettare gli obblighi delle due direttive summenzionate e per applicarle.

La Commissione sta effettuando una valutazione generale delle informazioni riferite dalle autorità italiane sui piani di gestione dei bacini idrografici, aggiornati a norma della direttiva quadro sulle acque, compresi i bacini degli Appennini settentrionali. La Commissione pubblicherà una relazione sull’applicazione complessiva della direttiva quadro sulle acque, entro la fine del 2018: il documento si concentrerà sui problemi sistemici dei piani di gestione dei bacini idrografici. L’istituzione sarà così in grado di determinare se le misure previste dalle autorità italiane sono complessivamente adeguate allo scopo di raggiungere gli obiettivi ambientali a norma delle direttive dell’UE, e di decidere anche quali saranno i percorsi più appropriati per garantire il rispetto della normativa dell’Unione.

La produzione di energia geotermica viene affrontata anche dal punto di vista della radioprotezione. La direttiva 2013/59/Euratom[7] del Consiglio (la direttiva più recente sulle norme fondamentali di sicurezza) concerne in modo coerente, tra l’altro, tutte le attività umane che comportano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali e, nell’allegato XI, elenca esplicitamente la produzione di energia geotermica come uno dei settori industriali da considerare soggetti a controllo regolamentare. La direttiva stabilisce un quadro giuridico completo per il controllo regolamentare di tali attività e fornisce disposizioni per la protezione dei lavoratori e del pubblico esposti a queste sorgenti di radiazioni. La produzione di energia geotermica sul Monte Amiata, in Italia, rientra nell’ambito di applicazione della summenzionata direttiva.

L’Italia, come gli altri Stati membri dell’UE, è tenuta a recepire i requisiti della direttiva nella propria legislazione nazionale. Il termine per il recepimento è scaduto il 6 febbraio 2018. Le autorità italiane non hanno ancora notificato alla Commissione le misure di recepimento. La Commissione seguirà attentamente il processo di recepimento della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza e prenderà opportuni provvedimenti, compresa la possibilità di avviare una procedura di infrazione, nel caso di mancato recepimento o di mancata osservanza dei requisiti della direttiva.

La direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali si applica alle attività elencate nell’allegato I, comprese le attività energetiche, ad esempio la combustione di carburanti, la raffinazione, la produzione di coke e le attività di gassificazione e liquefazione. La produzione di energia geotermica non è però elencata nell’allegato 1. L’obiettivo principale della direttiva 2010/75/UE è quello di evitare le emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stabilisce inoltre che l’autorizzazione di un impianto che produce emissioni industriali non prescriverà valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra, a meno che ciò non si renda indispensabile per evitare un inquinamento locale rilevante.

Conclusioni

La legislazione dell’UE, tra cui la direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale, affronta l’impatto ambientale che può essere associato alla produzione di energia geotermica. La Commissione sta seguendo attentamente l’attuazione della summenzionata normativa dell’UE da parte delle autorità italiane e, se necessario, adotterà misure appropriate. Essa ritiene che in questa fase non sia opportuno regolamentare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle centrali geotermiche, mediante la direttiva sulle energie rinnovabili riveduta.

4.       Risposta della Commissione, ricevuta il 21 maggio 2019

Petizioni nn. 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 e 1212/2017

La Commissione osserva che i documenti aggiuntivi presentati non aggiungono alcun elemento nuovo per quanto riguarda la richiesta dei firmatari relativa alla violazione, da parte dell’Italia, di una vasta gamma di atti legislativi dell’UE sull’ambiente e sull’Euratom.

Per quanto riguarda la richiesta dei firmatari di rivedere la direttiva sulle energie rinnovabili[8], al fine di includere criteri sulla sostenibilità e le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’energia geotermica, come è stato fatto per i biocarburanti, la Commissione osserva quanto segue.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente adottato la direttiva rifusa sulle energie rinnovabili[9] (di seguito: la nuova direttiva sulle energie rinnovabili), che non ha modificato in modo significativo lo status giuridico dell’energia geotermica come fonte di energia rinnovabile. La direttiva sulle energie rinnovabili (rifusione) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 dicembre 2018 ed è entrata in vigore il 24 dicembre 2018.

La direttiva rifusa sulle energie rinnovabili include l’energia geotermica tra le fonti di energia rinnovabili (cfr. i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 2), senza entrare in altre considerazioni sulla base delle emissioni di gas a effetto serra o di qualsiasi altro impatto ambientale. Qualsiasi impatto ambientale dell’attuazione di progetti di energia geotermica continua a essere oggetto di valutazione caso per caso, da parte degli Stati membri, per quanto riguarda la loro conformità al diritto dell’UE, anche nel quadro della legislazione dell’UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale.

Tuttavia, la rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili prevede un nuovo considerando (46) che recita: “l’energia geotermica è un’importante fonte di energia rinnovabile locale che di solito genera emissioni considerevolmente più basse rispetto ai combustibili fossili e alcuni tipi di impianti geotermici producono emissioni prossime allo zero. Ciononostante, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l’ambiente. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili“.

Alla luce del su riportato considerando, la Commissione sta attualmente conducendo uno studio sulle centrali geotermiche e sulle emissioni delle applicazioni, al fine di elaborare un quadro chiaro e completo delle emissioni di tutte le applicazioni dell’energia geotermica nel corso del loro ciclo di vita, sia per la produzione di elettricità che per il riscaldamento e il raffreddamento.

Nonostante lo studio di cui sopra e la necessità di non pregiudicare i suoi risultati, la Commissione prende atto delle continue denunce sollevate nelle petizioni in questione. Essa osserva inoltre che le petizioni sembrano riferirsi principalmente a specifiche regioni italiane e che esse citano una serie di studi, dichiarazioni e informazioni, che richiedono verifiche più ampie e una valutazione corretta. In considerazione del considerando 46, la Commissione necessita di una migliore comprensione per quanto riguarda le circostanze all’origine delle petizioni a livello locale e la rilevanza locale, nazionale o a livello di UE del diritto dell’Unione in materia di impiego dell’energia geotermica. Tale approfondimento implica che la Commissione raccolga informazioni sulla fondatezza delle petizioni, comprese quelle provenienti dalle autorità nazionali competenti.

Conclusioni

La Commissione sta effettuando uno studio sulle emissioni degli impianti geotermici e delle applicazioni. I risultati dello studio saranno tenuti in considerazione nelle osservazioni sulla necessità di salvaguardie volte a garantire che essa sostenga unicamente la diffusione dell’energia geotermica a basso impatto ambientale, con una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle fonti non rinnovabili.

Con riferimento allo stesso considerando, la Commissione intende chiedere alle autorità italiane di riconoscere la fondatezza delle proposte formulate nelle petizioni e delle preoccupazioni espresse in merito alla diffusione dell’energia geotermica a livello locale, nazionale e di UE.


[1] Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, GU L 140 del 5.6.2009.

[2] COM/2016/076.

[3] Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e di Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE, GU L 165 del 16.6.2013.

[4] Energia intelligente – Europa, progetto GEOELEC. https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec

[5] GU L 327 del 22.12.2000.

[6]  Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

[7]  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, GU L 13 del 17.1.2014, pagg. 1-73.

[8] Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62.

[9] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 82-209.

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