Approvate dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati le modifiche proposte dal Comitato alla proposta di legge sulla valorizzazione del patrimonio ferroviario

L’on Oreste Pastorelli PSI,  membro della Commissione Ambiente ha comunicato che le proposte avanzate di modifica alla legge “Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce”  in particolare quelle indicate dal Comitato per la riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia Capranica Orte sono state accolte.

Sotto il testo unificato con le modifiche dal comitato CCO proposte e che sono state oggetto di emendamenti votati oggi dalla Commissione Ambiente. Accanto ad ogni proposta di modifica tra parentesi l’esito formulato dalla Commissione. RC

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 26 aprile 2016

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

 

ALLEGATO

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.
C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Articolo 1.
(Finalità).

1. La finalità della presente legge è la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, basata sull’intermodalità tra percorsi in treno,(PRECLUSO) in bicicletta, a piedi, sulle ferrovie turistiche e locali, che favorisca il turismo, il tempo libero, l’attività fisica della persone e la salvaguardia dei beni territoriali diffusi.
2. La rete di cui al comma 1 è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, (APPROVATO) il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate (RESPINTO), anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale e persegue l’obiettivo di promuovere una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino e (APPROVATO) la rivitalizzazione della rete ferroviaria complementare, garantendo così l’implementazione dell’offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni paesaggistici, storici, culturali e ambientali.
3. La rete nazionale di mobilità dolce è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo.

Articolo 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) «mobilità dolce»: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione dell’ambiente e del paesaggio, all’attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un’elevata sostenibilità ambientale. È costituita da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, ferrovie locali, ferrovie e treni turistici, percorsi velo-rail, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive e altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili;
   b) «rete nazionale della mobilità dolce»: il sistema di percorsi di cui alla lettera a) che compongono la struttura nazionale della mobilità dolce e ne realizzano gli obiettivi. La rete nazionale della mobilità dolce può essere realizzata attraverso il ripristino, (DECADUTO) il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture: ferrovie dismesse, strade rurali, strade bianche, tratturi, strade locali a basso traffico, percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali carrozzabili dismessi o in abbandono;
   c) «autostrade verdi»: vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l’ambiente e la qualità della vita nei territori attraversati ed aventi caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da garantirne Pag. 41un utilizzo facile e sicuro agli utenti di tutte le capacità e abilità; alla loro realizzazione concorrono prioritariamente il riutilizzo delle alzaie dei canali ed il recupero delle linee ferroviarie abbandonate;
   d) «ferrovie dismesse»: tracciati ferroviari mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea, di proprietà pubblica o privata ovvero affidati in concessione governativa, o in qualsiasi altra forma di proprietà o gestione; ai fini della presente legge, sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro in abbandono o non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria avendo cura, in via prioritaria, di valutarne il ripristino ai fini ferroviari e/o turistico ferroviari su treno; (DECADUTO)
   e) «cammini»: gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d’Europa, i cammini attraversano una o più Regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
   f) «programma regionale della mobilità dolce»: lo strumento attuativo della rete nazionale della mobilità dolce, di competenza delle regioni, che ne recepisce le indicazioni e ne individua le articolazioni regionali definendo la rete; realizzazione di una classificazione funzionale della rete infrastrutturale, nonché sistemazione, messa in sicurezza e monitoraggio della rete stessa per un suo uso anche a fini turistici, su treno, (DECADUTO) a piedi e in bicicletta;
   g) «linee guida della mobilità dolce»: gli indirizzi tecnici e amministrativi per la realizzazione di quanto previsto alle lettere b) e e); in particolare le linee guida sono finalizzate a: individuare le tipologie di percorsi che possono essere inclusi nel programma e le modalità per il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture territoriali di cui alle lettere b), c) e d), salvaguardando la possibilità della loro riconversione all’uso originario; garantire la compatibilità e l’integrazione delle diverse tipologia di utenza; garantire la continuità dei tracciati e prevedere l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.

Articolo 3.
(Attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, di cui all’articolo 4.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale e delle linee guida della mobilità dolce, elaborano un programma regionale di mobilità dolce nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente articolo, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini.

Articolo 4.
(Rete nazionale e linee guida della mobilità dolce).

1. La rete nazionale della mobilità dolce è finalizzata:
   a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso e di quelle a basso utilizzo (ACCOLTO);
   b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);
   c) alla sicurezza dell’utenza;
   d) alla continuità della rete e all’interconnessione dei tracciati;
   e) allo sviluppo dell’intermodalità e della ricettività turistica, mediante l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.
   f) alla individuazione della rete dei cammini di interesse storico, culturale, religioso, artistico o sociale

2. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:
   a) ferrovie dismesse solo in seguito ad approfondita valutazione di impossibile riuso ferroviario (DECADUTO);
   b) argini e alzaie dei fiumi e dei canali;
   c) tronchi stradali dismessi dall’Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa o da altre Amministrazioni pubbliche;
   d) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
   e) strade appartenute al demanio militare;
   f) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti;
   g) cammini e strade storiche;
   h) itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La rete nazionale della mobilità dolce è integrata, con particolari facilitazioni d’uso, sia tariffarie sia di carico, dalle seguenti categorie di mezzi di trasporto:
   a) ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale;
   b) ferrovie turistiche in esercizio;
   c) linee di navigazione interna;
   d) impianti a fune;
   e) autolinee pubbliche e private.

4. Le linee guida della mobilità dolce definiscono, oltre agli indirizzi tecnici ed amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento: ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all’affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce.

Articolo 5.
(Riuso delle ferrovie dismesse come autostrade verdi).

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, predispone l’elenco delle linee ferroviarie dismesse – dopo attenta ed accurata valutazione e indicazione di quelle ridestinabili al riuso ferroviario (turistico e/o commerciale) immediato o possibile in futuro – (DECADUTO) e delle pertinenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari, sulla base della documentazione fornita da FS, RFI e dalle Regioni. Il predetto elenco è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo in considerazione le segnalazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, ovvero delle Regioni interessate. Di tale elenco si avvalgono il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni per quanto previsto all’articolo 3, commi 1 e 2.
2. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane nel patrimonio dei soggetti proprietari che sono tenuti a garantirne l’integrità e a consentirne l’uso come autostrade verdi, previa stipulazione di un accordo non oneroso, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce, di cui all’articolo 4 della presente legge.

 

Articolo 6.
(Riuso e valorizzazione della viabilità minore).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei percorsi viari consolidati armonicamente integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d’uso. A tale fine le regioni affidano alle province l’individuazione, attraverso una o più varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei percorsi viari, dettandone la disciplina d’uso costruttiva di regolazione.
2. L’individuazione dei percorsi viari di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell’interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del PTCP quale piano paesaggistico.
3. I percorsi viari individuati ai sensi del comma 1 sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, con preferenza per quello a basse intensità e velocità, compresi i flussi ciclopedonali. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico. Nei casi di uso promiscuo della sede stradale sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’utenza debole.
4. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d’uso prevista nel PTCP.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale delle strade di interesse paesaggistico, storico o ambientale, che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale e delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una commissione a cui è affidata l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1. La commissione, al cui interno devono essere rappresentate le associazioni ambientaliste di rilievo regionale e della provincia autonoma, rende preliminarmente noti i criteri per la selezione dei percorsi viari meritevoli di tutela e procede alla valutazione delle caratteristiche delle strade sulla base di visite sopralluogo, della documentazione resa disponibile e di segnalazioni, considerazioni e proposte avanzate da enti o da privati cittadini. La commissione è volta per volta integrata da un rappresentante del comuni interessati dal percorso viario.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono studi e ricerche, anche in collaborazione con istituti universitari, per la messa a punto di procedure e di tecniche per il recupero delle peculiarità storico-culturali e per la contestuale riqualificazione funzionale delle attrezzature e dei margini stradali, al fine di garantire i livelli di sicurezza adeguati alle funzioni di traffico assegnate ai percorsi viari tutelati dalla presente legge.

Articolo 7.
(Atlante dei cammini e valorizzazione dei percorsi).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove il censimento degli itinerari storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, ai fini della loro promozione e valorizzazione.
2. Per la realizzazione del censimento di cui al comma 1 il Ministero per i beni e le attività culturali:Pag. 44
   a) tiene conto delle banche date già disponibili e dei censimenti già effettuati;
   b) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;
   c) può coinvolgere università ed istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale.

3. Ai fini del censimento sono individuati il percorso, il soggetto o soggetti che gestiscono e promuovono il percorso, l’appartenenza a circuiti internazionali/europei, le strutture e di servizi turistico-culturali collegati, le iniziative di valorizzazione già realizzate o programmate. Sono altresì individuati i comuni che, lungo i cammini, si distinguono per iniziative a sostegno allo sviluppo del turismo sostenibile e lento.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base del censimento di cui ai commi precedenti, pubblica l’Atlante dei cammini d’Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L’Atlante dei cammini viene aggiornato ogni due anni dal Ministero per i beni e le attività culturali ed è inserito nella rete nazionale per la mobilità dolce di cui all’articolo 4.
5. Le linee guida di cui all’articolo 3 e 4 della presente legge possono prevedere specifiche regole per la manutenzione dei cammini e la segnaletica comune, nonché disciplinari di qualità dei servizi di fruizione ed accoglienza presso gli itinerari dei cammini e la costruzione di reti di istituzioni ed imprese per la gestione e valorizzazione dei cammini.

Articolo 8.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 136, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale;
d-ter) strade dismesse, strade bianche, sentieri e tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico»;
   b) all’articolo 137, comma 1, le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
   c) all’articolo 139, comma 3, le parole: «e b)» sono sostituite dalle seguenti: «, b), d-bis) e d-ter)».
   d) all’articolo 140 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)»
– al comma 3, le parole: «e b)» sono sostituite dalle seguenti: «, b), d-bis) e d-ter)».

Articolo. 9.
(Interventi di valorizzazione della rete di mobilità dolce).

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge sono individuati i seguenti interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce, anche in attuazione e secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 4:
   a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata ai fini Pag. 45di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;
   b) manutenzione, conservazione, integrità, risparmio energetico, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali preferibilmente attraverso l’installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia;
   c) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e ai beni storico-testimoniali esistenti;
   d) iniziative in aree protette nazionali e regionali e oasi finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;
   e) tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, ai sensi della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, anche mediante interventi di architettura del paesaggio che prevedano il restauro e la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l’inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell’intorno delle emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche e storiche testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;
   f) attività di informazione e promozione del prodotto turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico;
   g) attività di formazione, ricerca e documentazione sulla storia, sul paesaggio, sulle tradizioni, sulle religioni e sulla cultura dei luoghi e delle antiche popolazioni;
   h) definizione di un logo identificativo della rete di mobilità dolce, da utilizzare per la cartografia, le pubblicazioni, la segnaletica e la cartellonistica;
   i) adeguamento della segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la messa in sicurezza della rete e la corretta fruizione, soprattutto nei tratti multifunzionali.

Articolo 10.
(Istituzione dell’Osservatorio sulla mobilità dolce).

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all’incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale.
2. Con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per l’ambiente ed il territorio, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio sulla mobilità dolce, di seguito definito «Osservatorio». Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.
3. L’Osservatorio, presieduto dal Ministro dei beni culturali e ambientali, è composto dai Ministri di cui al comma 2, dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché dai rappresentanti di altre associazioni che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge e dai rappresentanti di associazioni specificamente impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei cammini storici italiani, delle autostrade verdi, delle ciclovie turistiche, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche.
4. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
   a) fornisce il supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale e delle linee guida di mobilità dolce;
   b) esprime parere per l’approvazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
   c) collabora alla individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse, di cui all’elenco previsto dall’articolo 6, comma 1, da inserire nella rete nazionale e nel programma regionale di mobilità dolce;
   d) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità dolce nell’opinione pubblica e nelle associazioni;
   e) vigila sull’attuazione della presente legge.

Articolo 11.
(Sponsorizzazione della mobilità dolce).

1. Le aziende private o pubbliche o le persone fisiche possono sponsorizzare la creazione e la realizzazione di percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre, ferroviario a bordo di treni (RITIRATO) e altre tipologie di utilizzi sostenibili finalizzate alla fruizione dell’ambiente e del paesaggio, all’attività ricreativa, con particolare attenzione ai diversamente abili, ai minori e agli anziani, anche attraverso la gestione di attività ricettive e di attività equestre, di noleggio biciclette e di informazione turistica nelle suddette aree.

Articolo 12.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel limite massimo di 20.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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