Diritti immigrati. Riconoscimento della protezione sussidiaria: Regione di Casamance, Senegal

Articolo di Cristiana Olivieri *
29 maggio 2015 7:55
 Pochi mesi fa il Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza (n.18522/2014 del 17 Aprile 2015) con la quale ha riconosciuto la possibilità di ottenere il diritto di protezione sussidiaria da parte di un cittadino senegalese, originario della Regione di Casamance.
Il diritto di protezione sussidiaria, come già spiegato qui, viene riconosciuto a quelle persone che, pur non potendo essere considerate “rifugiati” , potrebbero subire gravi danni in caso di ritorno nel Paese di origine. Nel decreto legislativo che regola la protezione sussidiaria, n. 251/2007, si legge all’art. 5 che responsabili delle persecuzioni e dei gravi danni possono essere anche lo Stato, i partiti o le organizzazioni del territorio “a rischio”; nel caso concreto, oggetto dell’ordinanza, il cittadino ricorrente era originario di Casamance, una regione del Senegal al confine con la Guinea Bissau e il Mali, abitata principalmente dalle etnie Diola, Mandingue e Pulaar. Questa zona è da anni dilaniata da conflitti tra il Governo e il Movimento delle Forze Democratiche di Casamance (MFDC), che preme per l’indipendenza della regione.
Durante il procedimento per il riconoscimento della protezione, che in prima istanza era stato rigettato, il ricorrente senegalese si era limitato a fornire informazioni sulla propria area di provenienza e sulla propria etnia, ma la Commissione Territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale ne aveva messo in dubbio la credibilità e la fondatezza, non ritenendo sufficienti gli elementi apportati in giudizio. Nonostante ciò, il Tribunale precisava, richiamando anche precedenti sentenze, che “in tema di protezione internazionale, il giudice non può fornire il suo convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del ricorrente e sull’adempimento di provare la sussistenza del ‘fumus persecutionis’, (…) ma (deve) verificare la condizione di persecuzione di abitudini, opinioni, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive, relative alla situazione reale del paese di provenienza. L’ordinanza precisa che il giudice ha un vero e proprio dovere di indagine e di acquisizione di documenti e informazioni aggiornate sul Paese, e che quindi deve attivarsi per integrare quanto dichiarato dal cittadino straniero.
Proprio in attuazione di questo dovere, la pronuncia del Tribunale fa riferimento espresso ad informazioni tratte dal sito viaggiaresicuri.it, da cui si legge che nel territorio di Casamance la circolazione fuori dai centri abitati è pericolosa a causa dei continui scontri tra forze di sicurezza e l’MFDC. Il sito inoltre sconsiglia l’utilizzo di strade secondarie a causa della presenza di mine e di continue guerriglie ed episodi di banditismo. Ancora, a titolo di informazioni esterne, la sentenza riporta un rapporto di Amnesty International del 2013 che dà atto della situazione politico-militare di estremo pericolo che caratterizza la zona, soprattutto a causa delle incursioni degli indipendentisti che aggrediscono i civili per dissuaderli dal voto alle elezioni presidenziali.
Il Tribunale, in considerazione di tali elementi oggettivi e comprovati da fonti esterne, nonché dalle dichiarazioni del ricorrente, che dichiara di essere appartenente all’etnia Diola e di essersi allontanato dal territorio per la presenza di ribelli, ha quindi riconosciuto la protezione sussidiaria, basandosi non solo su dichiarazioni del ricorrente, ma su informazioni oggettive ed esterne, secondo un dovere di acquisizione documentale e informativa tipico dell’istituto in questione e ormai riconosciuto dalla giurisprudenza.

* Consulente legale Aduc

 

 

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