COLLEGATO AMBIENTALE, PASTORELLI (PSI): VOTO FAVOREVOLE PER UNA NUOVA ECONOMIA

Roma, 13 novembre 2014 – “Un voto convinto e favorevole della componente socialista a un disegno di legge che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che conduce alla definizione e alla promozione di un nuovo modo di amministrare il territorio, improntato alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla tutela dell’ambiente e alla green economy”. Così Oreste Pastorelli, deputato Psi durante la dichiarazione di voto al collegato ambientale, in corso questa mattina a Montecitorio. Pastorelli ha poi posto l’accento sulle misure che “investono i settori dell’energia e dei cosiddetti ‘acquisti verdi’ volte, rispettivamente, a promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili, e a premiare nei contratti pubblici quei soggetti in linea con i più alti standard di eco-compatibilità”. Il testo del collegato ambientale contiene anche disposizioni sulla prevenzione del rischio idrogeologico, tema caro all’esponente socialista che ha sottolineato l’importanza della misura, contenuta nel disegno di legge, che prevede lo stanziamento di un fondo per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico. “La necessità di ricostruire questo Paese secondo criteri rispettosi delle fragilità del territorio è ormai sempre più pressante”ha concluso Pastorelli.

 

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02093-A/001   – su amianto-

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 330 del 12/11/2014

Firmatari

Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) – LIBERALI PER L’ITALIA (PLI)
Data firma: 12/11/2014

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) – LIBERALI PER L’ITALIA (PLI) 12/11/2014
Stato iter:

Prendo, quindi, atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell’ordine del giorno Pastorelli n.  9/2093-A/1 , con parere favorevole del Governo, purché riformulato.

 

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02093-A/001

presentato da

PASTORELLI Oreste

testo di

Mercoledì 12 novembre 2014, seduta n. 330

La Camera,
premesso che:
i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge 257 del 1992. La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell’impiego dell’amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un limitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzo dell’amianto;
il comma 8 dell’articolo 13 della legge sopra citata, però, limitava questo riconoscimento ai soli lavoratori che avessero prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio;
tali benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto hanno subito un’evoluzione normativa conseguente a una mutata concezione della pericolosità del materiale impiegato nel corso dell’attività;
con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento. Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, o possano far valere un periodo di esposizione all’amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell’amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto). Successivamente l’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992. Infatti, il citato articolo 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all’INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all’amianto alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (15 giugno 2005);
infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, all’articolo 1 dispone che: «I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto». In altre parole tale diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1 o gennaio 2008 (comma 21);
è comunque necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale in quanto si sono congedati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potendo pertanto godere dei benefìci previdenziali che proprio da allora sono stati garantiti ai lavoratori che nel corso della propria vita avevano prestato per più di dieci anni la loro opera in queste attività a rischio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche adottando gli opportuni strumenti normativi, la riapertura dei termini di cui sopra al fine di superare una palese ingiustizia nei confronti di tutti quei lavoratori esposti all’amianto che non hanno potuto accedere ai benefici previsti dalla normativa in vigore considerando anche il fatto che purtroppo, per quasi un decennio, sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge, come la mappatura della presenza dell’amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica e la creazione del registro degli ex esposti.
9/2093-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli , Locatelli .

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