Corte di Giustizia: Ue condanna Italia per trattamento acque reflue

Una sonora bacchettata per il sistema fognario italiano. Era prevista ed è arrivata giovedì, direttamente dal Lussemburgo. La Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per l’inadempimento di decine di Comuni sulle normative in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Per ora non ci sono sanzioni pecuniarie ma bisognerà immediatamente correre ai ripari.

Giuseppe Latour | Norme

La Corte, con la sentenza di giovedì, ha confermato la violazione da parte di alcuni Comuni italiani delle norme comunitarie sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane fissate dalla direttiva 91/271. Gli Stati membri, secondo la ricostruzione della sentenza, dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2000 affinché tutti gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15mila fossero provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e di un trattamento secondario prima dello scarico.

La Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia nel 2009 perché diversi Comuni non si sono adeguati alle regole comunitarie. La Corte di giustizia si è pronunciata dando ragione all’esecutivo Ue e dichiarando che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi discendenti dalla direttiva, perché ha omesso di prendere le contromisure necessarie.

L’elenco delle città finite sotto la lente dei giudici comunitari è impressionante. Ci sono grandi Comuni di tutta Italia, come Lamezia Terme, Reggio Calabria, Agrigento, Palermo, Messina,Napoli, Imperia, Acireale, Battipaglia, Capri, Ischia, Santa Margherita ligure, solo per fare qualche nome. Ma la lista completa ne comprende decine. Contro l’Italia, almeno per il momento, non è stata decretata nessuna sanzione pecuniaria.

Oltre a questo, poi, è arrivata una pronuncia molto importante sulla materia delle vendite on line di biglietti. E sulla pratica, piuttosto diffusa, di inserire costi non esplicitamente dichiarati al consumatore. Il caso in questione riguardava un portale tedesco (ebookers.com) che avrebbe inserito nel costo del biglietto un’assicurazione sull’annullamento del viaggio al momento della vendita. Sulla controversia anche l’Italia ha presentato le sue osservazioni.

In quanto “supplemento opzionale”, secondo la Corte di giustizia, l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo può essere proposta soltanto attraverso un’operazione esplicita di accettazione. In questo senso, la sentenza ricorda che venditori di biglietti aerei hanno l’obbligo di indicare in qualsiasi momento il “prezzo definitivo”, cioè la tariffa del volo, nonché il complesso delle tasse, dei diritti e dei supplementi indispensabili. I “supplementi di prezzo opzionali”, quelli relativi a servizi complementari, devono essere comunicati in modo chiaro all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente deve risultare da un’operazione esplicita. Non possono, in pratica, essere inseriti dentro un prezzo generale senza un’accettazione esplicita.

I giudici, poi, si soffermano sul concetto di supplemento opzionale. E ricordano che questa nozione include i prezzi, in rapporto con il viaggio aereo, di prestazioni – come un’assicurazione sull’annullamento del viaggio – fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore di tale viaggio unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo. Quindi, tutto ciò che non rientra nel recinto della prestazione base del viaggio va esplicitamente sottoposto al consenso del consumatore.

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