Contratti, dal 13 giugno 2014 più diritti e tutele per i consumatori

La fatidica data è giunta: oggi, 13 giugno, entrano in vigore le nuove norme sui contratti di vendita e di servizi. Le principali novità riguardano quelli conclusi online o a distanza: aumentano informazione e trasparenza per il consumatore e ci sono maggiori tutele contro le pratiche aggressive e sleali.

Di seguito le principali novità introdotte dal D.lgs. 21 febbraio 2014 , n. 21 Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Per il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 clicca qui

Per quanto riguarda i contratti conclusi nei locali commerciali:

  • Consegne in tempi certi (termine pattuito o entro 30 giorni).
  • Nessun costo supplementare per l’utilizzo di mezzi di pagamento.
  • Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso dei beni (attenzione: solamente se il corriere viene scelto dal venditore!).
  • Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi
  • Qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base.

Per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali e a distanza:

  • Nei contratti a distanza conclusi al telefono il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica (quindi non è più sufficiente il consenso vocale!).
  • Il termine per esercitare il diritto di recesso si allunga a 14 giorni e decorre, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui il consumatore ne acquisisce il possesso fisico.
  • Per esercitare il recesso è sufficiente una qualsiasi dichiarazione esplicita, non è più condizione imprescindibile l’invio della raccomandata a.r.; consigliamo comunque di utilizzare solo forme che costituiscano prova documentale dell’avvenuto recesso quali fax o e-mail o ancora la raccomandata a.r..
  • Rimborsi più veloci, entro 14 giorni, in caso di recesso.
  • Per qualsiasi costo supplementare oltre a quello della prestazione principale è necessario il consenso espresso del consumatore. Non valgono le caselle preflaggate e in generale format precompilati.
  • I contratti collegati sono risolti di diritto in caso di esercizio del recesso.
  • Prezzi trasparenti e comprensivi di ogni voce
  • In caso di acquisti on-line il consumatore deve essere avvisato chiaramente che al momento del click sorge per lui un vincolo contrattuale.

Strumenti privatistici come l’azione inibitoria, l’azione di classe e la soluzione extragiudiziale delle controversie si affiancano ad una nuova competenza esclusiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni contrattuali, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. L’Antitrust in materia di accertamento e sanzione delle violazioni si avvale dei poteri già propri in materia di prassi commerciali sleali.

I contratti esclusi: le nuove regole non si applicano ad alcuni contratti tra cui quelli per i servizi sociali, di assistenza sanitaria, di attività di azzardo, di servizi finanziari, aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili, per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti, quelli turistici “tutto compreso”, multiproprietà, stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale.

“La competenza dell’Antitrust per il controllo del rispetto delle regole contrattuali a tutela del consumatore, rappresenta una importante novità e nel contempo una straordinaria opportunità di sviluppo del diritto del mercato attraverso il rispetto delle scelte dei consumatori – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – La conoscenza e il rispetto delle regole a tutela del consumatore rappresenta per le imprese un vantaggio in grado di orientare gli acquisti e competere lealmente”. Il CRTCU è a disposizione per informazioni e assistenza sui diritti dei consumatori al numero 0461984751. E’ possibile consultare la legge al seguente link: http://www.centroconsumatori.tn.it/135.html

“Bene ha fatto la Commissione europea ad aumentare le tutele dei consumatori – dichiara Pietro Giordano, Presidente nazionale di Adiconsum  – Del resto era necessario prendere atto dell’evoluzione del mercato e dell’elevato numero di contratti stipulati con tali modalità, in particolare per quelli conclusi con l’ausilio delle nuove tecnologie. Con l’entrata in vigore della nuova Direttiva consumatori – prosegue Giordano – si rafforzano con norme più stringenti le tutele per i consumatori che si apprestano a sottoscrivere tali contratti, in particolare per quelli legati alle forniture di servizi, quali luce, gas, acqua, telefono, ecc.. La mancanza di norme più stringenti ha, purtroppo, favorito in questi anni un aumento delle pratiche commerciali scorrette da parte delle aziende nei confronti dei consumatori, non avvezzi a tali nuove metodologie, che doveva necessariamente essere colmata. Continueremo a vigilare perché le aziende rispettino quanto stabilito per legge”.

“Solo nel 2013 circa 85.000 cittadini sono stati vittime di pratiche commerciali scorrette o si sono ritrovati, a loro insaputa, titolari di contratti di fornitura di gas ed energia elettrica e telefonia falsamente sottoscritti con firme apocrife e consensi inesistenti – scrive Federconsumatori – Grazie alla nuova normativa, in caso di attivazione di contratti non richiesti di energia, gas, acqua, telefonia, ecc., il cittadino non è tenuto al pagamento di alcun importo per il servizio ricevuto, ma mai richiesto. Tali modifiche riguardano tutti i tipi di contratti, anche quelli conclusi a distanza, telefonicamente, online, o comunque fuori dai locali commerciali. Per superare in maniera univoca l’attuale situazione di incertezza, inoltre, è stato chiarito che tutte le competenze in materia di pratiche commerciali scorrette o contratti non richiesti spettano all’Antitrust, che ci auguriamo d’ora in poi vigili attentamente e prenda provvedimenti severissimi per arginare il dilagare di tali fenomeni. Invitiamo i cittadini ad informarsi per meglio difendere i propri diritti e, in caso di necessità, di rivolgersi ai nostri sportelli presenti un tutta Italia”.

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