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Scheda Pratica di Rita Sabelli
12 luglio 2013 10:07
Ultimo aggiornamento: 3/6/2014Il Dpr 74/2013, in vigore dal 12/7/2013, ha completato il quadro normativo di recepimento della direttiva 2002/91/CE riscrivendo le regole inerenti “l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione” degli impianti termici degli edifici, ed in particolare estendendole ai condizionatori d’aria dopo l’avvio da parte della commissione europea di una procedura di infrazione a nostro carico con richiesta di condanna alla Corte di giustizia europea.La principale normativa di riferimento rimane il D.lgs. 192/2005 (codice dell’energia) che, in prima attuazione della direttiva suddetta, aveva gia’ in parte adeguato la normativa agli standard europei relativi all’efficienza e al rendimento energetico, alla riduzione dell’inquinamento e al risparmio di energia.
Rientrano tra gli “impianti termici” tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, condizionatori d’aria, etc.) con o senza produzione di acqua calda comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore. Vi sono inclusi anche gli impianti individuali di riscaldamento. Sono esclusi dalla categoria: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, con una precisazione: se questi sono fissi e se la somma delle loro potenze nominali e’ maggiore o uguale a 5 kW si possono dire “assimilati” agli impianti termici. Sono esclusi anche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale. Le norme fissano i termini di utilizzo degli impianti, le regole per la manutenzione e per le ispezioni, e fissano sanzioni in caso di violazione. Esse si applicano in tutto il territorio nazionale. Le Regioni che avessero gia’ adottato provvedimenti di applicazione della Direttiva 2002/91/Ce dovranno adeguarne le disposizioni a quelle dettate dal Dpr 74/2013. Dal 1/6/2014 obbligo di munirsi, per tutti gli impianti termici (nuovi ed esistenti), del nuovo libretto (unico) di impianto; dalla stessa data anche nuovi modelli per i “rapporti di controllo” che i tecnici devono obbligatoriamente compilare al termine di ogni intervento periodico. Indice scheda TEMPERATURE MASSIME E TEMPI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI Nelle abitazioni, durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale la media della temperatura dell’ambiente non deve superare i 20 gradi (con tolleranza fino a 22). Gli impianti di climatizzazione invernale possono essere utilizzati per un certo periodo di tempo all’interno dell’anno e per un massimo di ore nell’arco della giornata. Tutto dipende dalla zona climatica, fissata comune per comune, ove ci si trova. La fascia oraria di utilizzo e’ sempre tra le 5 e le 23 di ciascun giorno, esclusa la zona F che non ha limitazioni nemmeno in tal senso. Le regole suddette non si applicano agli edifici adibiti ad usi particolari (ospedali, case di cura, strutture protette, sedi diplomatiche, scuole, piscine, attivita’ industriali ed artigianali, etc.). Per verificare nel dettaglio tutte le esclusioni si veda l’art.4 del Dpr 74/2013. Per verificare invece in quale zona climatica e’ il proprio comune si veda l‘Allegato A del Dpr 412/93, tutt’ora valido. SOGGETTO RESPONSABILE E LIBRETTO DI IMPIANTO Il soggetto responsabile deve deve mantenere in esercizio l’impianto e provvedere affinche’ siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se cio’ non avviene e’ passibile di sanzioni (vedi piu’ avanti, la sezione dedicata alle sanzioni). Egli deve inoltre possedere il “libretto di impianto”, il documento di identita’ dell’impianto per il quale e’ responsabile. E’ sua cura allegarvi tutti i rapporti di controllo periodico via via rilasciati dai tecnici manutentori. Per le caldaie deve anche effettuare l’eventuale “autocertificazione” prevista dal comune (o provincia) competente per le attivita’ di controllo, pagando il dovuto tramite bollettino postale o direttamente al tecnico che effettua i controlli (si veda piu’ avanti). A seguito delle ultime novita’ normative (Dpr 74/2013) dal 1/6/2014 è stato introdotto un nuovo modello di libretto di impianto, unico e modulare, che deve essere conforme a quello allegato al DM 10/2/2014 (vedi sezione normativa). La compilazione iniziale del nuovo libretto in caso di impianti nuovi (o sostituiti) è a cura della ditta che si occupa dell’installazione. Nel caso invece di impianti esistenti e’ il soggetto responsabile che deve munirsene e compilarlo (almeno per la parte relativa ai dati anagrafici e dell’impianto) con l’aiuto anche dei tecnici che comunque devono allegarvi i rapporti di controllo. Il nuovo libretto e’ scaricabile dal sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) per la compilazione manuale. E’ possibile anche compilarlo telematicamente con una guida in linea, accedendo al sito del CTI (Comitato termotecnico italiano). MANUTENZIONE E CONTROLLI DI LEGGE Manutenzione ordinaria Il responsabile dell’impianto, ovvero l’occupante dell’unita’ immobiliare ove questo si trova (sia esso il proprietario, l’inquilino o il “terzo responsabile” da questi nominato -normalmente la ditta manutentrice) oppure l’amministratore in caso di impianti condominiali, che NON disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice ne’ di quelle del fabbricante, deve attivarsi per reperirne copia facendo una specifica richiesta. Qualora non vi riesca, deve comunque far riferimento alle suddette norme UNI. Per tutti gli impianti termici il primo riferimento e’ il libretto di impianto. Di solito esso rimanda alle periodicita’ minime fissate dalla legge, che prevedono manutenzioni almeno annuali per tutti i tipi di caldaie (si vedano il d.p.r. 551/99 e le norme UNI 10435 o 10436 suddette), sia quelle di riscaldamento autonomo (di potenza inferiore ai 35 kw, dette anche “caldaiette”), sia quelle condominiali dei riscaldamenti centralizzati (di potenza superiore ai 35 kw). Il manutentore di fiducia, che di solito coincide con l’installatore -se non addirittura con il fabbricante- e’ un utile punto di riferimento e dovrebbe saper fornire tutte le informazioni al riguardo, anche indicandone la “fonte” (che e’ sempre bene chiedere, in modo da fare tutte le verifiche necessarie). Controlli di legge Nella prima fase dell’adeguamento della normativa italiana con le disposizioni europee le regole inerenti i controlli periodici e le ispezioni sugli impianti termici erano transitoriamente fissate dal D.lgs.192/2005 (art.12 e allegato L).
Note: Se dal controllo emergono anomalie sui generatori di calore (rendimenti di combustione inferiori ai limiti ) questi devono essere sostituiti entro 180 giorni solari, stante il diritto del responsabile dell’impianto di rimandare la sostituzione avvalendosi di una verifica da parte dell’ente locale competente (Comune o Provincia). Rapporti di controllo In occasione dei controlli di legge dev’essere lasciato un “rapporto di controllo di efficienza energetica”, diverso a seconda del tipo di impianto e, secondo le nuove disposizioni del Dpr 74/2013, caratterizzato da una numerazione progressiva (tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4). I modelli-tipo dei rapporti attualmente in suo, allegati al D.lgs. 192/2005 (allegato F e G), saranno aggiornati ed integrati da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Le Regioni potranno apportare ai modelli ulteriori modifiche, quindi si deve far riferimento al regolamento locale. Dal 1/6/2014 sono in uso nuovi modelli-tipo di rapporti, allegati al DM 10/2/2014 (vedi sezione normativa), che sono andati a sostituire i precedenti. Le Regioni potranno apportare ai modelli ulteriori modifiche, quindi si deve far riferimento al regolamento locale. ISPEZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONE Per gli impianti domestici (Impianti di climatizzazione invernale di potenza fino a 100 kW alimentati a gas, metano o gpl e impianti di climatizzazione estiva di potenza fino a 100 kw) l’ispezione e’ sostituibile dall’accertamento del “rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato” dal tecnico. Le normative locali possono prevedere che l’ispezione si intenda effettuata nel caso in cui il responsabile dell’impianto autodichiari l’avvenuta manutenzione e il controllo del rendimento energetico, con possibilita’ comunque di subire verifiche “a campione”. Normalmente cio’ avviene per gli impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie) di potenza fino a 35 kW. L’autocertificazione si effettua inviando al Comune o alla Provincia la copia dell’ultimo rapporto di controllo rilasciato dal manutentore insieme ad un “bollino” o alla ricevuta di pagamento di un bollettino postale di importo deciso dall’ente (di solito dai 5 ai 10 euro). In alcuni casi, come Firenze, tutti gli adempimenti sono a carico del tecnico manutentore che riscuote l’importo del bollino e lo spedisce all’ufficio competente insieme al rapporto di intervento, rilasciando copia dell’uno e dell’altro al soggetto responsabile. La periodicita’ e la scadenza di invio sono decise dal Comune o Provincia, e normalmente coincidono con quelle delle verifiche tecniche. Nulla impedisce all’ente, pero’, di prevedere periodicita’ diverse. Il comune di Firenze, per esempio, prevede autocertificazioni coincidenti con i controlli di legge, attualmente biennali. Per le regolamentazioni sulle ispezioni e sull’autocertificazione fa fede il regolamento dell’ente locale (Comune, Provincia), spesso scaricabile dai siti istituzionali dello stesso. LE SANZIONI La legge consente inoltre alle imprese di distribuzione del gas di sospendere la fornitura su richiesta dell’ente locale (Comune o Provincia) nei casi in cui l’impianto risulti non conforme alle norme oppure qualora il responsabile dello stesso (proprietario, inquilino, etc.) si rifiuti ripetutamente di consentire i controlli. Il tecnico manutentore che non esegue i controlli conformemente a quanto dispone la legge o non rilascia il rapporto di controllo tecnico, e’ punibile con una sanzione amministrativa variabile da 1.000 a 6.000 euro. L’amministrazione che applica la sanzione deve anche segnalare il comportamento del tecnico alla locale camera di commercio. UN CASO PARTICOLARE: GLI IMPIANTI CONDOMINIALI Per prima cosa, se gli impianti termici condominiali non sono conformi alle norme, la delega al terzo non puo’ essere rilasciata salvo che in essa venga dato incarico di procedere alla loro messa a norma. Al terzo delegato devono essere dati tutti mezzi per poter adempiere la delega, compresi la garanzia della copertura finanziaria (data tramite delibera assembleare). La responsabilita’ rimane all’amministratore fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi di messa a norma, da inviarsi da parte del terzo delegato per iscritto entro e non oltre 5 giorni dalla fine dei lavori. Se invece gli impianti termici sono conformi alle norme, o lo diventano in conseguenza al suddetto adeguamento, la delega puo’ esser data e vi sono precisi termini da rispettare nel caso in cui sorgesse la necessita’ di intervenire sugli impianti, col rischio di ritrovarsi in situazioni di impasse. Si ricorda, inoltre, che la nuova normativa sul condominio ha introdotto l’obbligo, per le opere di manutenzione straordinaria, di costituzione di un fondo speciale per la copertura delle spese (si veda il nuovo art.1135 del codice civile). FONTE NORMATIVA E LINK UTILI |
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