Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.” (13A0741)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 settembre 2013  (GU n.211 del 9-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;   Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52, e in particolare, l’articolo 8 del predetto accordo;
Viste le ordinanze ministeriali del 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2009, n. 207, e del 21 luglio 2011, che sostituisce la predetta o.m., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210;
Considerato che e’ tuttora attuale l’esigenza di tutelare l’integrita’ fisica degli animali nonche’ l’incolumita’ dei fantini e degli spettatori presenti alle manifestazioni in questione, secondo le motivazioni contenute nell’o.m. 21 luglio 2011 cit.;
Ritenuto, nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina in materia, di reiterare le misure di cui alla predetta o.m. 21 luglio 2011 cit., integrandole con quelle ulteriori emerse alla luce dell’esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011;

Considerato che nella seduta del 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche’ di benessere animale, il cui articolo 21 contempla, tra l’altro, disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell’ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;
Ritenuto per quanto sopra, e nelle more della conclusione dell’iter del predetto disegno di legge, di prorogare l’efficacia dell’ordinanza del 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, di ulteriori 12 mesi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell’amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

                              Ordina: 

                               Art. 1 

  1. All'ordinanza del Ministro della  salute  21  luglio  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al  pubblico,  incluse
le prove, nelle  quali  vengono  utilizzati  equidi  a  eccezione  di
mostre, sfilate e cortei garantiscono  i  requisiti  di  sicurezza  e
salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni
di cui alla presente ordinanza e all'allegato A, che  ne  costituisce
parte  integrante.  Sono  escluse  dall'applicazione  delle  presenti
disposizioni le manifestazioni  che  si  svolgono  all'interno  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI,  dalla
Federazione  italiana  sport  equestri  (FISE),   dalla   Federazione
equestre internazionale (FEI),  dalla  Federazione  italiana  turismo
equestre e trec (FITETREC - A.N.T.E.) nonche' da enti  di  promozione
sportiva riconosciuti dal CONI che nei propri statuti, regolamenti  o
disciplinari prevedono  misure  di  sicurezza  almeno  equivalenti  a
quelle  previste  dalla   presente   ordinanza,   nell'ambito   delle
discipline indicate dai rispettivi statuti."; 
    b) all'allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  lettera  a)  dopo  le  parole  "che  assistono   alla
manifestazione" sono  aggiunte  le  seguenti:  "ed  e'  adeguatamente
delimitato al fine di evitare la fuga degli animali"; 
      2) alla lettera b) dopo la parola  "idoneo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "anche sulla base della valutazione del rischio"; 
      3) la lettera d) e' sostituita come segue: "d)  Il  tecnico  di
cui all'articolo 1, comma 2,  e'  formato  attraverso  uno  specifico
percorso  formativo  certificato  dagli  enti   tecnico-sportivi   di
riferimento,  Ministero  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
forestali - gestione ex ASSI  e  CONI  -  FISE,  ed  e'  inserito  in
apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi  siti
internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere  pubblici  i
requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi."; 
      4)  la  lettera  f)  e'  sostituita   come   segue:   "f)   Gli
organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per  la  salute
degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato
servizio di soccorso per gli animali,  assicurando  a  tal  fine:  la
presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi  o  di  un  mezzo  di
trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria  per
equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della
manifestazione effettua l'esame  obiettivo  generale  sugli  animali,
valuta le loro condizioni,  anche  sulla  base  delle  certificazioni
fornite dal veterinario di fiducia  e,  ove  lo  ritenga  necessario,
esegue una visita piu'  approfondita  o  ulteriori  accertamenti  per
ammettere gli animali alla manifestazione,  oltre  ad  assicurare  il
primo soccorso".
                               Art. 2 

  1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla
presente ordinanza, e' prorogata per  dodici  mesi  a  decorrere  dal
giorno della pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 4 settembre 2013 

                   p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Fadda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 126

 


											
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