Norme per favorire l`inclusione sociale dei minori stranieri attraverso l`attività sportiva d’iniziativa del Deputato MOLEA

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L`attività sportiva non professionale tanto a livello di base quanto a livello agonistico oggi assume una essenziale valenza di integrazione sociale secondo una accezione consolidata a livello europeo e sostanzialmente riconosciuta nel nostro ordinamento.

Tuttavia la legislazione italiana presenta ancora delle distonie anche con riferimento al rapporto tra ordinamento giuridico italiano e ordinamento sportivo che talvolta possono imporre come effetto indiretto dei limiti non coerenti con la funzione sociale dello sport.

Nello specifico emerge che per effetto di regolamentazioni le federazioni sportive che fanno capo al CONI adottano regole e procedure che impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall`attivitÀ sportiva di base a quella agonistica. Ciò può quindi impedire a giovani talenti figli di genitori extracomunitari e nati o cresciuti nel nostro Paese, che hanno iniziato un percorso sportivo, di non poter seguire i compagni nell`attivitÀ agonistica per motivi legati al possesso della cittadinanza. In queste situazioni giovani talentuosi per i quali l`attivitÀ sportiva può rappresentare una importante occasione di integrazione si vedono in maniera inaccettabile e discriminatoria negato il diritto a fare attivitÀ sportiva a divertirsi e competere a crescere ed integrarsi in una societÀ dove ovviamente si sentono a casa loro.

La situazione che emerge è una ricaduta indiretta del combinato disposto della legislazione italiana sulla cittadinanza e dell`ordinamento sportivo che pur ispirandosi entrambi a principi e regole in cui si deve assicurare la piena tutela a tutti i minori che fanno ingresso nel territorio dello Stato anche in base alle previsioni contenute in Trattati internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 191, n.176, di fatto non garantisce diritti fondamentali della persona.

In altre parole con la presente legge si intende assicurare l`accesso alla pratica sportiva del minore in quanto tale, e quindi alla `persona` e non solo al cittadino, senza entrare nel complesso problema della cittadinanza. Si riconosce e si tutela l`accesso dei minori stranieri allo sport inteso come `qualsiasi forma ti attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata, o no, abbia per obiettivo l`espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l`ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli` secondo la mozione adottata dalla Commissione dell`Unione europea nel libro bianco sullo sport del 2007 (Bruxelles, 11.7.2007 COM ` 2007, 391 def.) che, tra l`altro, precisa che `lo sport può anche facilitare l`integrazione nella società dei migranti e delle persone d`origine straniera, e sostenere il dialogo interculturale`.

`Articolo unico

1. I minori degli anni 18 che non siano cittadini italiani ma che siano regolarmente residenti in Italia da quando avevano un`età inferiore agli anni 10 possono essere tesserati in società sportive delle federazioni o in associazioni di promozione sportiva con le stesse procedure dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento può essere mantenuto nel termine di un anno dal compimento dei 18 anni nelle more della conclusione delle procedure per l`acquisizione della cittadinanza ai soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.91 per l`acquisto della cittadinanza italiana, abbiano dichiarato nel suddetto termine di volerla acquistare.

22. gennaio 2014 · Scrivi un commento · Categorie:Senza categoria · Tag:,

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