Arsenico, Talete condannata al risarcimento e alla riduzione del canone

30 settembre 2013 – 17:13 da ontuscia.it

Catini - Pistilli - Melaragni - Rossetti

L’avvocato Pistilli: “Avanti così fino alla Cassazione”
CNA e Confcooperative pronte a nuove azioni legali in favore delle imprese

Massimiliano Chindemi

 VITERBO – Colui che non adempie ad un contratto posto in essere deve risarcire chi, da questa inadempienza, ne ha tratto danni e conseguenze negative. Un principio che ai più può sembrare scontato ma che, nel caso dell’ormai famigerata acqua all’arsenico, è stato ulteriormente ribadito da una sentenza che, seppur di primo grado, getta delle fondamenta importanti per tutti coloro che puntano a vedere riconosciuti i propri diritti in merito alla vicenda.

 

A seguito di quanto sancito dal Giudice di Pace Leonardo Colonnello, Talete spa è stata infatti condannata a risarcire 1000 euro ad utente (nel caso specifico tre ricorrenti di Capranica) e alla riduzione del canone del 50% per inadempienza contrattuale, sin quando l’acqua non tornerà potabile.“La sentenza – spiega l’avvocato Massimo Pistilli, dello Studio Legale Pistilli, Reho e associati – interviene in ambito civile, in merito ad un rapporto contrattuale. Ad essere messa in discussione, e ci tengo a sottolinearlo, non è infatti la tariffa in sé, bensì l’inadempimento di un contratto che, nello specifico, è fondato sull’erogazione/fruizione di acqua potabile.

 

Venendo meno questo presupposto a causa dell’eccessiva presenza di arsenico – aggiunge Pistilli – si compie un inadempimento civilistico, in quanto si eroga acqua non conforme a quanto previsto, L’uso da parte degli utenti viene perciò limitato e, di conseguenza, il valore dell’acqua diminuisce. In base a ciò, alla diminuzione della qualità dell’acqua deve necessariamente corrispondere un abbassamento del prezzo”.

 

Una sentenza lineare, questa, che se confermata nei due successivi gradi di giudizio metterebbe a rischio la Talete e l’Ato. “Su questo punto – chiarisce l’avvocato Pistilli – bisogna però essere precisi. Sia Talete sia l’Ato sono infatti a rischio non perché gli utenti chiedono di veder riconosciuti i loro diritti ma perché in 15 anni di deroghe non è stato fatto mai nulla per risolvere la situazione. La nostra azione, ribadisco, è rivolta a Talete poiché essa rappresenta l’ultimo anello del ciclo idrico integrato. Su chi sia poi il reale responsabile dell’emergenza non intendiamo invece entrare in merito”.

 

A prescindere dalla possibilità di ricorrere in Appello e in Cassazione, resta comunque il fatto di essersi visti riconoscere un primo ed importante principio: il riconoscimento della tutela degli utenti sia sotto il profilo economico sia sotto quello sanitario.

 

Alla luce di questo risultato, CNA e Confcooperative, entità che sin da subito hanno collaborato con lo studio Pistilli per garantire i diritti delle imprese, sono pronte a promuovere azioni a tutela degli artigiani e del mondo della cooperazione.

 

“Nel momento in cui CNA e Confcooperative – spiega Bruna Rossetti, Presidente Confcooperative Viterbo -, assistite dallo studio Pistilli, hanno dato vita a questa iniziativa, sono stati molti ad esprimere soddisfazione. Chiaramente, visto l’esito, non possiamo che essere felici per quanto riconosciuto dalla sentenza di primo grado. Forti di quanto espresso dal Giudice di Pace continueremo perciò a lottare per i diritti dei nostri associati”.

 

“Dal momento in cui è stata riscontrata l’emergenza arsenico – aggiunge Luigia Melaragni, Segretario CNA associazione di Viterbo e Civitavecchia – le nostre imprese si sono dovute dotare di un dearsenificatore o di acqua in bottiglia. In entrambi i casi c’è stata una spesa divenuta obbligatoria, a cui si sono andati a unire i costi sostenuti per le analisi periodiche delle acque, la manutenzione e il controllo dell’apparecchiatura, senza dimenticare che l’acqua deve essere depurata non solo dall’arsenico ma anche dai floruri.

 

Ebbene, le imprese, ormai, non riescono più a sopportare le spese derivanti da una situazione del genere. Abbiamo perciò chiesto, quantomeno, il risarcimento dei costi sostenuti dagli imprenditori; cosa che, a mio avviso, si sarebbe potuta evitare se i costi delle bollette fossero stati dimezzati sin da subito. Purtroppo, però, questo non è stato possibile, costringendoci ad attivare un’azione legale che, fortunatamente, ci ha portato ad ottenere questo primo e fondamentale successo”.

 

“La sentenza del Giudice di Pace – argomenta l’avvocato Pistilli – è fondata sul Codice del consumo. Oltre che ad essa, le imprese potranno beneficiare anche della normativa europea che riconosce all’acqua la qualità di ‘alimento’, in quanto parte integrante del ciclo produttivo alimentare.

 

Dovendo perciò le imprese erogare prodotti conformi ai parametri stabiliti dalla legge, mi aspetto che il criterio della riduzione dei corrispettivi, in relazione alla qualità del servizio, possa essere riconosciuto anche nei successivi gradi di giudizio.

 

Se infatti, a causa di un inadempimento contrattuale, un’impresa sostiene dei costi per ottemperare alle direttive stabilite dalla legge, la stessa dovrà essere risarcita da chi, di fatto, ha provocato tale situazione contravvenendo al contratto”.

 

L’avvocato Riccardo Catini, rappresentante dei tre ricorrenti di Capranica, coglie l’occasione per riportare l’attenzione su un dato relativo alla salute umana: “Secondo uno studio relativo agli ultimi 5 anni – spiega – tumori alla vescica, al pancreas, al fegato e al sistema immunitario, sono aumentati del 30% nelle zone in cui vi è una forte concentrazione di arsenico. Chiaramente il tutto deve essere riconducibile alle quantità di arsenico ingerite.

 

Anche alla luce di questi dati, ritengo che le imprese abbiano il diritto di essere risarcite per i costi sostenuti per rispettare i parametri imposti dalla legge. Che poi Talete ricordi di essersi prodigata per l’installazione delle casette dell’acqua, per noi non è rilevante ai fini dell’inadempimento. Il contratto infatti parla chiaro: l’acqua potabile a cui ci si riferisce è solo ed esclusivamente quella del rubinetto”.

 

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