Depositata oggi alla Camera l’interrogazione dell’On. Molea riguardante l’esenzione del pagamento dei compensi per ildiritto d’autore per la musica c.d. d’ambiente con riferimento ai circoli dellesocietà sportive.

 
     

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

 
in base alla legge n.633 del 22aprile del 1941 e successive modificazioni sono protette dal diritto d’autorele opere dell’ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,qualunque ne sia il modo e la forma di espressione;
 
il diritto connesso dovuto ai fonografici,ex articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, abbinata al provvedimentodel diritto d’autore, come specificato dalla stessa legge è dovuto da tutticoloro che utilizzano detto mezzo a scopo di lucro, ovvero da chi utilizzamezzi fonografici per far ascoltare la musica di sua scelta al fine produrreoccasione di divertimento per aumentare la propria potenzialità di entrate;
 
nei casi in cui la musica vieneutilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, per rendere piùgradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico (diffusione dellamusica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoliricreativi, sale d’attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione,riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.), la tariffa applicata, in generale,consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto deltipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui vienediffusa la musica;
 
la Società Italiana degli Autoried Editori da tempo riserva al settore associazionistico e di volontariatoparticolari condizioni di trattamento in materia di Diritto d’Autore per leutilizzazioni di repertorio amministrato dalla Sezione Musica in occasione diattività spettacolistiche, culturali e ricreative svolte nell’ambito degliscopi statutari delle singole strutture associative;
 
anche le società sportivedilettantistiche hanno l’obbligo di corrispondere alla Società italiana degliautori ed editori (SIAE) il compenso connesso per le esecuzioni musicali dal”vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate adesclusivo sostegno di corsi di ginnastica (artistica, ritmica, aerobica, corpolibero, altro) e durante  gli allenamentie le gare;
 
le tariffe applicate sonoconcordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utentirappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE;
il Decreto Legislativo n. 460/97,nel disciplinare il sistema fiscale degli Enti non commerciali ed, inparticolare, dei soggetti di tipo associativo individua e diversifica lecategorie, prevedendo differenti trattamenti all’interno degli stessi Enti ditipo associativo, fra i quali, riconosce le Associazioni di promozione sociale;
 
la centralità dello sport,esplicitata nelle società sportive dilettantistiche, si dimensiona ormai qualeammortizzatore sociale ed opportunità di inclusione. Purtroppo le societàsportive di base vivono una fase di grandissima difficoltà accentuata dallacrisi economica:-
 
se non ritengano opportuno, considerarela possibilità di esenzione totale del pagamento del compenso previsto per ildiritto d’autore, nei casi in cui l’esecuzione della musica cosiddetta“d’ambiente” viene utilizzata funzionalmente ad altre attività, dalle societàsportive dilettantistiche che costituiscono il grande tessuto connettivodell’attività di base.
 
On. Bruno Molea

Cordiali saluti

Ufficio Stampa

On. Bruno Molea

www.brunomolea.it

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