NOTA DI REPLICA ALL’INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2012 DELLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLE RISOLUZIONI N. 7-01041 E N. 7-01063

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1122 del 13 dicembre 2012

Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail:nbawac@tin.it , centropacevt@gmail.com

 

Sommario di questo numero:

1. Nota di replica all’intervento del rappresentante del Ministero della Salute nella seduta del 12 dicembre 2012 della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sulle risoluzioni n. 7-01041 e n. 7-01063

2. La “Carta” del Movimento Nonviolento

3. Per saperne di piu’

 

1. INIZIATIVE. NOTA DI REPLICA ALL’INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2012 DELLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLE RISOLUZIONI N. 7-01041 E N. 7-01063

[Riceviamo e diffondiamo]

 

L’intervento del rappresentante del Ministero della Salute nella seduta del 12 dicembre 2012 della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sulle Risoluzioni n. 7-01041 e n. 7-01063 e’ del tutto insoddisfacente, reticente, elusivo.

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I. Le mancate risposte del Ministero

L’intervento ministeriale infatti semplicemente non risponde ai precisi ed inconfutabili rilievi contenuti nelle Risoluzioni citate e nelle Osservazioni presentate alla Commissione Europea dall'”Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde (International Society of Doctors for the Environment – Italia)” il 20 novembre scorso.

1. Il Ministero non risponde all’Osservazione che “l’approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l’erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; e’ evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall’emendare il Decreto legislativo 31/2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti”.

2. Il Ministero non risponde all’Osservazione che “e’ acclarata senza possibilita’ di equivoco la gravita’ del problema dell’eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l’erogazione di acque potabili; e’ inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita’ tossica dei cianobatteri; e vi e’ chiara nozione della potenziale pericolosita’ della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; delle documentate e croniche difficolta’ in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita’; della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano; ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita’ di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita’ delle acque come disposto dalla Direttiva 98/83; ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresì come atto in contrasto con l’evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l’ortoprassi amministrativa e gestionale”.

3. Il Ministero non risponde all’Osservazione che “le proposte di emendazione a leggi nazionali possono riguardare l’adozione di termini piu’ stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu’ laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favoreggia la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne’ tollerata dalla legge europea e italiana”.

4. Il Ministero non risponde all’Osservazione che “dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione Imprese e Industrie dell’Unione Europea peraltro si evince come l’atto sia presentato in modo a dir poco carente ed elusivo e pertanto come esso sia irricevibile per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali: ad esempio vi si legge che “esso non e’ una misura sanitaria o fitosanitaria”, mentre e’ di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; analoga sottolineatura merita l’esplicita ammissione che “L’analisi di impatto non e’ disponibile al momento della notifica”, e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto”.

5. Il Ministero non risponde all’Osservazione che “il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favoreggia l’erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita’ di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita’ delle acque previsti per l’anno 2015”.

Il Ministero non risponde a tutte le citate Osservazione per il semplice fatto che esse sono incontrovertibili, e pertanto incontrovertibile e’ anche la conseguenza logica che da esse discende, ovvero che lo schema di decreto de quo debba essere rigettato dalla Commissione Europea ovvero revocato dagli stessi Ministri proponenti.

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II. Ad abundantiam

Il Ministero non risponde neppure alle ulteriori Osservazioni presentate alla Commissione Europea l’11 dicembre 2012 dal “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo, in cui si evidenziano questioni ulteriori che anch’esse non possono in alcun modo essere eluse: citiamo alcuni stralci particolarmente rilevanti: “lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da’ luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti”; “va rigettato in quanto si fonda su premesse ed e’ accompagnato da dichiarazioni inammissibili, menzognere e mistificatrici”; “va rigettato in quanto manifestamente carente di documentazione e verifiche preliminari indispensabili”; “va rigettato in quanto frutto di una metodologia e di una procedura irrituali e viziati da flagranti e molteplici errori, irregolarita’ e falsificazioni”.

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III. Excusatio non petita

Ma e’ evidente che il Ministero e’ consapevole di tutto cio’, poiche’ nel suo intervento reticente ed elusivo almeno in un punto confessa implicitamente di essere conscio che la sua posizione e’ insostenibile: laddove nel penultimo capoverso del documento alla pagina 4, righe 18-20, si legge “il Governo si impegna a rivedere lo schema di decreto in questione, ove all’esito della procedura di notifica di cui sopra, emerga anche a livello europeo un orientamento volto ad apportare eventuali modifiche”. Proposizione che tradotta in lingua corrente palesemente significa che il Ministero prevede il rigetto dello schema di decreto da parte della Commissione Europea, rigetto che costituisce l’inevitabile conseguenza delle considerazioni dianzi esposte e trasmesse alla Commissione Europea in forma di Osservazioni.

E’ a tutti evidente che se il Ministero si predispone fin d’ora a ricevere un parere negativo dalla Commissione Europea cio’ implica che esso e’ consapevole dell’illiceita, inammissibilita’ e fin irricevibilita’ dello schema di decreto; ergo sarebbe ragionevole e doveroso che lo revocasse motu proprio, e si adoperasse piuttosto nella direzione della tutela della salute della popolazione e del risanamento ambientale cosi’ come proposto nelle Risoluzioni all’ordine del giorno.

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IV. Quod erat demonstrandum

Poiche’ la “risposta” ministeriale non risponde affatto ai rilievi posti in modo netto ed inequivocabile dalle Risoluzioni e dalle Osservazioni citate, essa e’ del tutto insoddisfacente, reticente, elusiva. Come volevasi dimostrare.

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V. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto precede, al Ministro della Salute incombe pertanto il dovere di procedere alla revoca dello schema di decreto essendo esso palesemente contrario alla legge, contrario all’evidenza scientifica, contrario al principio di precauzione, viziato da molteplici carenze ed errori formali, procedurali e sostanziali, e soprattutto e decisivamente essendo di grave nocumento sia ed innanzitutto e dirimentemente per la popolazione in generale, sia anche particolarmente per i produttori agricoli e le imprese alimentari e di ristorazione e per i consumatori dei loro prodotti e servizi, sia infine per il servizio sanitario nazionale (che dovrebbe successivamente farsi carico della cura delle malattie provocate dalla contaminazione delle acque potabili che il decreto consentirebbe).

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VI. Addenda

1. Ad integrazione delle Osservazioni presentate alla Commissione Europea dall'”Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde (International Society of Doctors for the Environment – Italia)” il 20 novembre scorso – comprensive di una “Technical relation” con abbondantissima bibliografia scientifica -, in guisa di appendice in calce alla presente nota si trascrivono tre estratti da altrettanti recentissimi documenti particolarmente significativi:

a) le Dieci osservazioni presentate alla Commissione Europea l’11 dicembre 2012 dal “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo, che ha condotto uno studio approfondito dell’intero dossier rilevando errori e mistificazioni di estrema gravita’ e denunciando le tragiche conseguenze di un’eventuale criminale approvazione dello schema di decreto;

b) una dichiarazione dell’illustre magistrato Ferdinando Imposimato, la cui assoluta autorevolezza non ha bisogno di commenti, che evidenzia l’incostituzionalita’ dello schema di decreto in esame;

c) una dichiarazione dello scienziato di fama internazionale e docente all’Universita’ di Padova Gianni Tamino che evidenzia le incontrovertibili ragioni scientifiche, metodologiche e deontologiche che motivano la richiesta di revoca dello schema di decreto citato.

2. Ad utile riscontro di tutto quanto precede si allegano inoltre i testi integrale delle Osservazioni del 20 novembre 2012 e relativi allegati (quindi anche la fondamentale Technical relation), cosi’ come dei documenti citati sub a), b) e c).

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Restando a disposizione, distinti saluti

Il servizio di consulenza giuridica ed amministrativa dell’Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde (International Society of Doctors for the Environment – Italia) di Viterbo

Viterbo, 13 dicembre 2012

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a) Appendice prima: estratto dalle Dieci osservazioni presentate alla Commissione Europea l’11 dicembre 2012 dal “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo

Osservazione prima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

Osservazione seconda: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto viola la vigente normativa che non ammette di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

Osservazione terza: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da’ luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti.

Osservazione quarta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto e’ in contrasto e sabota gli Obiettivi europei di qualita’ delle acque per il 2015.

Osservazione quinta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto si fonda su premesse ed e’ accompagnato da dichiarazioni inammissibili, menzognere e mistificatrici.

Osservazione sesta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto manifestamente carente di documentazione e verifiche preliminari indispensabili.

Osservazione settima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto frutto di una metodologia e di una procedura irrituali e viziati da flagranti e molteplici errori, irregolarita’ e falsificazioni.

Osservazione ottava: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto in contrasto con fondamentali principi e norme della Costituzione della Repubblica Italiana.

Osservazione nona: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto confligge col Principio di precauzione.

Osservazione decima: infine e riassuntivamente, lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto avrebbe effettuali esiti gravemente patogeni, ovvero di grave nocumento per la salute e la qualita’ della vita di milioni di esseri umani.

Per tutto quanto precede lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato per manifesta illegalita’, irregolarita’, irricevibilita’.

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b) Appendice seconda: Estratto dalla dichiarazione dell’illustre magistrato Ferdinando Imposimato

… il Ministero della Salute e il Ministero dell’Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto interministeriale, attualmente all’esame preliminare della Commissione Europea, che se approvato consentirebbe di fatto di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

Cio’ e’ un grave attentato al diritto alla vita e alla salute di migliaia di cittadini ignari, in violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione.

La tutela della salute non solo e’ un bene delle persone che sono toccate da provvedimenti scellerati come quello che si vorrebbe approvare, ma interesse dell’intera collettivita’, che sarebbe enormemente danneggiata dalla malattia di migliaia di cittadini che sarebbero colpiti dal cancro e da altre malattie provocate dal consumo di acqua cancerogena.

Chiediamo… di agire perche’ questo progetto di decreto avvelenatore sia fermamente rigettato dalla Commissione Europea e immediatamente revocato dagli stessi Ministeri proponenti.

Ferdinando Imposimato

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c) Appendice terza: Dichiarazione dello scienziato di fama internazionale e docente all’Universita’ di Padova Gianni Tamino

Esprimo apprezzamento e sostegno all’iniziativa promossa dall'”Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde (International Society of Doctors for the Environment – Italia)” affinche’ sia revocato lo schema di decreto interministeriale attualmente all’esame della Commissione Europea con notification number 2012/0534/I – C50A, title “Schema di decreto interministeriale per l’introduzione, nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro “Microcistina-LR” e relativo valore di parametro”.

Come e’ ovvio, ogni intervento legislativo in materia di potabilita’ delle acque deve essere volto a garantire la salute della popolazione, e quindi occorre che laddove si modifichino le norme vigenti tali modifiche si fondino sui criteri della migliore tutela e della maggior sicurezza possibile, applicando nel modo piu’ rigoroso il principio di precauzione.

E questo naturalmente vale anche, ed in modo particolare, quando si fa riferimento – come in questo caso – a sostanze riconosciute come gravemente tossiche e cancerogene.

Al riguardo le Osservazioni inviate dall’Isde alla Commissione Europea, e particolarmente la preziosa e dettagliata relazione tecnica allegata, forniscono tutti gli elementi scientifici fondamentali per un giudizio sicuro.

Ripetiamolo quindi ancora una volta: il principio orientativo della norma giuridica deve essere che l’acqua destinata al consumo umano sia la piu’ salubre possibile e quindi priva di agenti tossici e cancerogeni. Pertanto giustamente l’Isde rileva che l’unica ragionevole e legittima evoluzione della legislazione vigente in materia deve essere piu’ e non meno rigorosa nella tutela del diritto umano alla salute: lo schema di decreto considerato invece, indipendentemente dalla consapevolezza e dalle intenzioni dei Ministeri proponenti, apre di fatto la via all’ammissibilita’ della presenza nelle acque potabili di sostanze gravemente tossiche e cancerogene: esso va quindi revocato.

Gianni Tamino

 

2. DOCUMENTI. LA “CARTA” DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO

 

Il Movimento Nonviolento lavora per l’esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, e per il superamento dell’apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comunita’ mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.

Le fondamentali direttrici d’azione del movimento nonviolento sono:

1. l’opposizione integrale alla guerra;

2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l’oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso e alla religione;

3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario;

4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell’ambiente naturale, che sono patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un’altra delle forme di violenza dell’uomo.

Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell’uccisione e della lesione fisica, dell’odio e della menzogna, dell’impedimento del dialogo e della liberta’ di informazione e di critica.

Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l’esempio, l’educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione di organi di governo paralleli.

 

3. PER SAPERNE DI PIU’

 

Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per contatti: azionenonviolenta@sis.it

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