(25/06/12)Sfruttamento lavorativo: l’OIM chiede la protezione umanitaria per i migranti sfruttati che denunciano

 

(25/06/12)

Offrire ai migranti la possibilità accedere alla giustizia e di denunciare i datori di lavoro che li sfruttano prevedendo una protezione umanitaria “ad hoc”. E’ quanto chiede di introdurre l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni al Governo nel decreto legislativo licenziato dal Parlamento italiano e ora nelle mani dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno. Si tratta del recepimento della Direttiva europea (la 2009/52/CE) che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano migranti irregolari.

“Il recepimento della Direttiva europea”, spiega José Angel Oropeza, direttore dell’Ufficio di coordinamento OIM per il Mediterraneo, “porterà novità estremamente importanti nel panorama normativo italiano: la direttiva infatti configura una pluralità di sanzioni di carattere, finanziario, amministrativo e penale a carico dei datori di lavoro che renderà il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo”.

“Se però introdurre norme sanzionatorie nei confronti degli sfruttatori è sicuramente importante, occorre al contempo prevedere anche il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario convertibile per i migranti sfruttati che decidono di denunciare i loro aguzzini”, spiega Oropeza. “Infatti, allo stato attuale, qualora un migrante dovesse decidere di denunciare lo sfruttatore, non solo non sarebbe protetto contro eventuali ritorsioni, ma dovrebbe essere addirittura denunciato dalle autorità a causa del reato di immigrazione clandestina.”

Nell’accogliere con favore l’imminente innovazione legislativa, l’OIM suggerisce al Governo di tenere in considerazione tutti gli ‘indici di sfuttamento’ previsti dal nuovo reato di “caporalato” introdotto nel 2011. Tali indici includono: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali, la violazione della normativa relativa all’orario di lavoro e al riposo settimanale, la violazione della norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, la sottoposizione a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

L’OIM sottolinea inoltre l’importanza di prevedere una chiara definizione del “datore di lavoro” e di chiarire che non si tratta soltanto dell’ “intermediario” – il cosiddetto “caporale” – ma di tutti quanti traggano un ingiusto profitto dallo sfruttamento del lavoratore. Occorrerebbe inoltre anche garantire che sindacati, associazioni di tutela, e gli stessi ispettori del lavoro o le forze dell’ordine, una volta rilevata la situazione di sfruttamento, possano assistere il migrante nella presentazione della denuncia o intervenire d’ufficio.

Allo stesso tempo l’Organizzazione suggerisce al Governo di prevedere, anche se non esplicitamente richiesto dalla Direttiva, un periodo di “riflessione” o di “ravvedimento” per il datore di lavoro che, posto davanti alle conseguenze penali delle nuove norme, ritenga più coveniente regolarizzare la situazione legale del migrante irregolare.

 

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