Minori stranieri: via libera all’iscrizione alle classi corrispondenti all’età

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(14/02/12)

Il Ministero dell’Istruzione con la circolare del 27 gennaio 2012 ha emanato alcune disposizioni per regolarizzare le iscrizioni alle classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado per gli studenti stranieri. 

La circolare del Ministero dell’Istruzione stabilisce che per gli studenti stranieri che siano in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l’art. 45 comma 2 del DPR 31/08/1999 n. 394 il quale stabilisce che “i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio deliberi l’iscrizione ad una classe diversa…”

La collocazione degli studenti nelle classi corrispondenti dovrà inoltre tenere conto di diversi fattori: l’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; l’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; la verifica del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel suo paese di origine; il titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

Diversa è invece la situazione per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, per i quali il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3 del d.lgs. 297/1994.

Per quanto riguarda invece, l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, sono sorti diversi dubbi interpretativi circa la possibilità di inserimento qualora siano privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di studi conseguito nel paese di origine.

Finora la prassi seguita da alcuni territori era quella di far sostenere a questi studenti, presso i Centri territoriali permanenti, o presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. La circolare chiarisce invece, che si deve ritenere valida la decisione presa dai competenti collegi dei docenti all’atto di iscrizione alle classi secondarie, in quanto in tale sede vengono valutati i corsi di studio seguiti nei paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti.

Ministero dell’Istruzione_Circolare n.465 del 27 gennaio 2012 

 
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