INCENTIVI 2012: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE

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Scheda Pratica di Rita Sabelli
9 febbraio 2012 20:12
 
Per il 2012 sono usufruibili praticamente tutte le agevolazioni del 2011.

Il fondo credito “nuovi nati”, che scadeva a fine 2011, e’ stato prorogato per altri tre anni, cosi’ come sono stati prorogati i due bonus che riguardano i mutui prima casa con possibilita’ di sospendere le rate, il fondo del Ministero dell’Economia e il Piano Famiglie dell’ABI.

Per quanto riguarda la Social card, rimasta con le stesse caratteristiche (sono solo stati aggiornati i limiti di reddito) e’ in arrivo un’interessante novita’, contenuta nella bozza del decreto semplificazione,  che perfeziona un progetto gia’ introdotto dal governo precedente: una nuova carta sperimentale arricchita nell’importo finanziato, dedicata a tutte le situazioni di poverta’ assoluta, destinata a tutti i cittadini residenti o, anche non comunitari, con la quale si accede ad un maggior numero di servizi coinvolgendo anche i comuni. Tale sperimentazione dovrebbe iniziare nelle 12 maggiori citta’ italiane nella primavera 2012 e terminare un anno dopo. 

Indice scheda:
– CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
– FONDO CREDITO NUOVI NATI 
– BONUS APPRENDISTI E PRECARI
– MUTUI: SOSPENSIONE RATE -1
– MUTUI: SOSPENSIONE RATE -2
– MUTUI: FONDO ACQUISTO PRIMA CASA GIOVANI COPPIE
– BONUS ELETTRICITA’
– BONUS GAS
– BONUS ACQUA
– BUONI VACANZA
 BONUS ACQUISTO DECODER PER DIGITALE TERRESTRE
– LINK UTILI

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) 
Cos’e’
La carta acquisti e’ una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene “caricata” a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E’ una carta che non ha scadenza, quindi quelle ottenute dal 2009 in poi possono essere utilizzate anche nel 2012.
E’ concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi piu’ avanti).
La carta va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all’INPS il quale inviera’ la carta inizialmente priva di fondi.
Prima di accreditare il bonus, l’INPS verifichera’ la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sara’ poi caricata all’inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sara’ fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell’interessato il codice PIN necessario all’utilizzo della carta.
L’interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficolta’ e’ e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l’ufficio postale, anche chiamando il numero verde             800-666-888       o presso gli sportelli Postamat.
La carta puo’ essere utilizzata per l’acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati e’ usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l’accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.)

Chi la puo’ ottenere
E’ concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di eta’ non superiore ai tre anni.
Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
– abbiano piu’ di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell’anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
– non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.499,82 euro annui (8.666,43 se di eta’ pari o superiore a 70 anni) (*);
– abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.499,82 euro (*);
– non siano intestatari, da soli o col coniuge, di piu’ di un’utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di piu’ di un’utenza del gas, di piu’ di un autoveicolo, di piu’ di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
– non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note: 
– i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell’anno di presentazione della domanda;
– la quattordicesima e l’importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all’ottenimento della carta;
– in caso di validita’ dell’ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l’accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/2012) c’e’ comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo (nell’esempio: primo bimestre 2012).
– (*) valori valevoli per l’anno 2012 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
– abbiano meno di tre anni;
– abbiano un ISEE inferiore a euro 6.499,82 (*);
– non siano, insieme a chi ne esercita la potesta’, l’affido o la tutela, intestatari di piu’ di un’utenza elettrica domestica, di piu’ di un’utenza elettrica non domestica, di piu’ di due utenze del gas, di piu’ di due autoveicoli, di piu’ di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
– il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l’accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) da’ diritto all’accredito per l’intero periodo (nell’esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validita’ dell l’ISEE;
– in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, e’ quello di entrambi e l’ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive piu’ in casa.
– (*) valori valevoli per l’anno 2012 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all’anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potesta’ su piu’ di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non puo’ essere indicata da piu’ beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall’Autorita’ giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunita’ religiose etc.

Per approfondimenti clicca qui

Riferimento normativo:
– Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 e resa attuativa da due decreti del Ministero dell’Economia (DM 16/9/08 e DM 8/11/08) entrambi pubblicati sulla GU del 1/12/08.
– Legge 10/2011, di conversione del DL 225/2010, art.2 comma 46, che prevede la sperimentazione di una nuova carta.
– Decreto semplificazioni, attualmente in forma di bozza, che dettaglia il progetto sperimentale della nuova “social card europea”.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Con la legge di stabilita’ 2012 e’ stato prorogato per tre anni, 2012, 2013 e 2014, il Fondo di credito per i nuovi nati, utilizzabile per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.

I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale e’ seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI.

Finanziamenti agevolati
I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro.
Le garanzie “di Stato” potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potra’ salire fino al 75% del prestito.

La garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgera’ direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con invio di un sollecito. Se a questo non seguira’ pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potra’ chiedere l’intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovra’, se vorra’, agire direttamente verso il debitore.

Chi puo’ usufruirne 
Possono accedere ai finanziamenti agevolati le famiglie con bambini nati o adottati nel triennio 2009/2011. E’ ammesso un finanziamento per ogni figlio. 

Come usufruirne
Ci si deve rivolgere ad una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti), 
Il finanziamento viene concesso previa verifica della disponibilita’ del fondo e previo ricevimento, da parte della banca, di un’autorizzazione di accesso. 

La domanda va presentata entro il 30/6 dell’anno successivo a quello di nascita o adozione del figlio. Per le adozioni nazionali i si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o a quella di adozione definitiva. Per quelle internazionali ci si riferisce al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali. 

E’ bene sapere che la banca, relativamente a questo prestito agevolato come a qualsiasi altro, non e’ obbligata a accettare la domanda e a concedere il finanziamento. Considerata comunque l’adesione volontaria alla convenzione e la presenza di una garanzia “di Stato” , e’ prevedibile che le banche siano maggiormente disponibili.

 Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it

Riferimenti normativi:
– Decreto anticrisi (D.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009) – istituzione del fondo per il triennio 2009, 2010 e 2011.
– Legge di stabilita’ 2012 (Legge 183/2011) art. 12 – proroga del fondo per il triennio 2012, 2013 e 2014.


BONUS APPRENDISTI E PRECARI 
Gia’ dal 2009 sono stati introdotti strumenti per tutelare il reddito in caso di sospensione del lavoro o disoccupazione. Il cosiddetto “bonus apprendisti e precari” introdotto in modo generico dal decreto “anticrisi” del 2008 si e’ infatti concretizzato in aiuti per i disoccupati.

Queste le novita’ introdotte dall’Inps:
– aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria a 90 giorni nei casi di sospensione (con requisiti ridotti o normali)
– estensione in via sperimentale agli apprendisti di un trattamento pari all’indennita’ ordinaria di dicoccupazione in caso di sospensione (con requisiti normali).

Per ogni chiarimento e’ bene rivolgersi all’INPS o ad un sindacato.
Per approfondimenti clicca qui

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.19 e Circolare INPS n.39/2009

MUTUI:  Sospensione rate -1
Rifinanziato per il biennio 2012 e 2013 il fondo di solidarieta’ per i mutui accesi per l’acquisto della prima casa, attivo dal 2010, che permette a chi si trova in situazione di temporanea difficolta’ di chiedere alla propria banca la sospensione delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.

Il fondo e’ usufruibile, attraverso la banca erogatrice del mutuo, da chi 
– sia titolare da almeno un anno di un mutuo acceso per l’acquisto della casa di abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro
– abbia un reddito non superiore a 30.000 euro (fa fede l’ISEE) 
– si trovi in temporanea impossibilita’ di pagare le rate a causa di un evento grave (perdita del lavoro, morte, spese mediche, spese per manutenzioni straordinarie, aumento della rata del mutuo). 

Per ogni dettaglio si veda questa scheda
MUTUI PER LA CASA DI ABITAZIONE: CHI PUO’ OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E COME: clicca qui 

Riferimento normativo:
– Finanziaria 2008 (legge 244/07), art.2 commi dal 475 al 480
– DM Ministero economia n.132/2010
– Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13 comma 20 (rifinanziamento fondo per gli anni 2012 e 2013)

MUTUI: Sospensione rate – 2
Prorogato fino a Luglio 2012 l’accordo firmato originariamente nel 2009 dall’ABI per il sostegno alle famiglie (il cosiddetto Piano Famiglie) che tra le altre cose prevede la possibilita’, per chi ha sottoscritto il mutuo con una delle banche aderenti all’accordo (per le banche infatti l’adesione e’ facoltativa), di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per almeno 12 mesi.

Sono compresi i mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati.
I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire, nel periodo compreso tra Gennaio 2009 e Giugno 2012, eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc. 

Le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio. La richiesta puo’ essere inoltrata alla propria banca, se aderente all”iniziativa, entro il 31 Luglio 2012. La domanda puo’ essere presentata solo da chi non abbia gia’ usufruito della sospensione.

Per approfondimenti ed informazioni (anche sulla lista di banche aderenti): clicca qui

Riferimenti normativi:
Accordo quadro ABI/Min.Finanze 25/3/09 (sottoscritto nell’ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall’art.12 DL 185/08, i cosiddetti “Tremonti Bond”) e accordo ABI/CNCU del 18/12/09, rinnovato, in ultimo, il 31/1/2012 con proroga dei termini (vedi comunicato ufficiale).

Scelta tra le due soluzioni
Le due soluzioni convivono e hanno caratteristiche leggermente diverse che devono essere oggetto di valutazione. E’ da evidenziare tuttavia che la sospensione “obbligatoria”  per le banche  (la numero 1, disciplinata dal decreto ministeriale) e’ preferibile a quella “facoltativa”  (numero 2) del Piano Famiglie per il semplice fatto che mentre nel primo caso il costo per interessi è a carico dell’apposito fondo di solidarietà, nel secondo rimane a carico del mutuatario che richiede la sospensione. 

MUTUI: Fondo acquisto prima casa per le giovani coppie
Previsto fin dal 2008 e poi “rilanciato” dalla finanziaria 2010, rinasce il fondo destinato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita’ per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il ministero della gioventu’ ha formalmente dato il via libera al fondo di 50 milioni di euro utilizzabili come garanzia per mutui concessi per l’acquisto dell’abitazione principale di importo non superiore a 200.000 euro non cartolarizzabili. Il Decreto attuativo fissa i tassi massimi a seconda del tipo di mutuo (vedi testo nelle fonti normative). 

La garanzia
Il beneficio consiste in una “garanzia di Stato” che puo’ arrivare a coprire il 50% della quota capitale, degli oneri -non superiori al 5% del capitale residuo- e degli interessi calcolati al tasso legale. In ogni caso essa non puo’ superare i 75.000 euro.
Tale garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate; la banca/finanziaria puo’ infatti rivalersi sul fondo se il debitore non paga entro 100 giorni dall’invio del sollecito.
Una volta intervenuto, il Ministero della gioventu’ dovrebbe subentrare alla banca/finanziaria e procede al recupero delle somme pagate, anche attraverso emissione di cartella esattoriale.

Chi puo’ usufruirne
Possono utilizzare il beneficio le coppie coniugate, con o senza figli, oppure i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con queste caratteristiche: – eta’ massima 35 anni per entrambi i componenti la coppia o il nucleo familiare;
– Isee complessivo (ISEE) non superiore a 35mila euro; nel caso parte del reddito derivi da contratto di lavoro a tempo indeterminato, essa non dovra’ in ogni caso eccedere il 50% del reddito stesso;
– non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo (sono esclusi gli immobili acquisiti per successione, anche in comunione con altri, concessi in uso gratuito a genitori o fratelli).

Caratteristiche dell’immobile da acquistare:
– deve essere adibito ad abitazione principale;
– non dev’essere di categoria A1 A8 o A9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi);
– non deve avere superficie superiore a 90 metri quadrati;
– non dev’essere di lusso (vedi DM 2/8/69).
Nella concessione della garanzia viene data la priorita’ ai casi ove l’immobile e’ situato in aree a forte tensione abitativa.

Come fare
Per prima cosa ci si deve rivolgere ad una delle banche/finanziarie che hanno aderito al protocollo di intesa Ministero della Gioventu’/ABI.
Alla banca/finanziaria dovra’ essere consegnato un modulo di richiesta con allegata tutta la documentazione utile per verificare l’esistenza dei requisiti richiesti (attestazione ISEE, autocertificazione dove si dichiara di possedere i requisiti, etc.). 
Prima di erogare il mutuo la banca/finanziaria chiedera’ al gestore del fondo, per via telematica, la comunicazione di ammissione al fondo. 

E’ bene sapere che la banca/finanziaria e’ libera di erogare o meno il mutuo. Se accetta, potra’ concedere le agevolazioni solo previa ricezione del “via libera” da parte del gestore del fondo. 

Per scaricare il modulo, avere informazioni sulla procedura e conoscere quali banche hanno aderito al protocollo si veda qui: http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa

Fonti normative: Dl 112/08 art.13 comma 3 bis e Finanziaria 2010 (legge 191/09 art.2 comma 39), Decreto Pres.Cons.ministri 17/12/2010 n.256 e Protocollo di intesa Ministero della gioventu’/ABI del 18/5/2011

BONUS ELETTRICITA’
Dal 1/1/2009 e’ usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o piu’ figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l’importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2012 i valori sono: 
– euro 63 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
– euro 81 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
– euro 139 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L’importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e’ I’importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e’ arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i clienti in stato di disagio fisico il bonus valido per il 2012 e’ invece di 155 euro annui.

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che puo’ essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell’Autorita’ garante.
Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all’utente.

Per i casi di disagio economico il bonus e’ riconosciuto per un anno e puo’ essere rinnovato per altri 12 mesi. Cio’ dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo e’ presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.

Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L’erogazione avviene tramite accredito di una specifica “componente tariffaria compensativa” espressa in euro.

Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica: clicca qui

Riferimenti normativi:
D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG 117/2008 piu’ volte aggiornata. 

BONUS GAS 
L’autorita’ garante per l’energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia gia’ detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o piu’ figli a carico), solo per la fornitura di gas nell’abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Valore bonus
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell’abitazione.

Clicca qui per il calcolo del bonus 

Come chiederlo
Si puo’ presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF). 

L’erogazione e’ analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all’accredito in bolletta. Il bonus GAS e’ cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

La modulistica da utilizzare e’ presente su vari siti, tra cui quello dell’Autorita’ garante per l’energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui

E’ stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).

Riferimenti normativi:
D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009

BONUS ACQUA
La fornitura di acqua e’ gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorita’ di ambito, gli AATO) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorita’ locali.

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l’AATO competente (ogni Regione puo’ averne uno o piu’).

Per quanto riguarda i Comuni gestiti dall’AATO 3 Medio Valdarno (53 Comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato, quindi in termini generali il territorio di Firenze-Prato-Pistoia, il Mugello, la Valdisieve, la parte settentrionale del Chianti e la parte mediana del Valdarno), sono attive queste agevolazioni:

Per i nuclei familiari nei quali sia presente l’intestatario del contratto con Publiacqua, con questi requisiti:
– ISEE fino a Euro 9.772,159
– indicatore ISEE fino a Euro 12.189,69 con almeno 5 componenti;
– indicatore ISEE fino a Euro 12.189,69 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell’utente o la media dei consumi dell’utenza domestica.
(I suddetti valori delle soglie ISEE valgono per il 2011. Il regolamento ATO prevede una revisione annuale in base alla variazione dei prezzi al consumo ma al momento non sono note le nuove soglie per il 2012)

E’ ottenibile il rimborso annuale pari all’importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).

Le richieste vanno presentate agli uffici di Publiacqua su moduli prestampati.
Clicca qui per i moduli per l’utenza singola
Clicca qui per i moduli delle utenze condominiali

Per usufruire dei benefici per il 2012 la scadenza di presentazione delle domande e’ il 30/4/2012.

Per informazioni si veda il sito dell’AATO3 Medio Valdarno: clicca qui 
Qui il regolamento di Publiacqua.

BUONI VACANZA
Nel 2010 sono stati introdotti i “buoni vacanza”, finanziati dallo Stato e destinati alle famiglie a basso reddito, utilizzabili in alcune strutture turistiche convenzionate, ubicate nel territorio italiano (fuori dal Comune di residenza).

L’importo richiedibile come “buono vacanza” dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare e dal reddito complessivo dello stesso. Per esempio, una famiglia di due persone con reddito fino a 15.000 euro puo’ chiedere fino a 785 euro in buoni vacanza, usufruendo di un bonus statale del 45% corrispondente a massimo 353,25 euro. Cio’ implica che all’atto della richiesta dei buoni il richiedente dovra’ comunque pagare la quota rimasta a suo carico, in questo caso fino a 431,75 euro.

In pratica quindi i buoni devono comunque essere acquistati, e il bonus consiste in uno sconto che varia, a seconda dei casi, dal 20 al 45% (quest’ultimo riservato alle famiglie con reddito piu’ basso rispetto al numero dei componenti).

I buoni erogati sono dei veri e propri titoli di pagamento (tipo assegno) spendibili subito ed emessi in piccolo taglio (5 o 20 euro), cosi’ da poter essere utilizzati in momenti diversi.

L’utilizzo e’ consentito fino alla prima Domenica del mese di Luglio (se Giugno si conclude con un giorno infrasettimanale) e dopo il 23 di Agosto. Non e’ possibile utilizzare i buoni nel periodo 20/12 – 6/1.

Alla data di aggiornamento di questa scheda (8/2/2012) risulta che i buoni vengono emessi con scadenza 30/6/2012. Si attende un decreto ministeriale che consentira’ di utilizzare i buoni emessi dal 1/1/2012 per i periodi successivi alla sospensione, quindi dal 23/8/2012 in poi. 

Come chiederli
La prenotazione puo’ essere fatta attraverso il sito www.buonivacanze.it , una sola volta per acquirente.
Vengono rilasciati un modulo (via email) e un numero di prenotazione (via sms). Il modulo, sottoscritto, deve essere presentato entro 10 giorni ad un qualunque sportello della Banca Intesa San Paolo, presso il quale deve essere effettuato il versamento dell’importo a proprio carico. I buoni vengono poi spediti a casa con raccomandata a/r.

Informazioni dettagliate si trovano sul sito del Governo (clicca qui) e su www.buonivacanze.it

Riferimenti normativi:
– La Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 193) ha attivato il “fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico” gia’ previsto dall’art.10 della legge 135/2001, prevedendo l’emissione di decreti che regolamentino l’utilizzo del fondo allo scopo di creare dei “buoni vacanza” da destinare alle fasce sociali piu’ deboli.
– Il DPCM 21/10/08 ha definito le caratteristiche di questi buoni e ha stabilito le modalità operative per la presentazione delle domande (GU 25/11/09).
– il Decreto del 9/7/2010 ha aggiornato e ridefinito le modalita’ e i tempi di fruizione.

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DECODER PER DIGITALE TERRESTRE
Il occasione del passaggio al digitale terrestre il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto la possibilita’ di usufruire del buono per l’acquisto del decoder a chi non ne abbia gia’ usufruito in passato. 

Il buono vale 50 euro e ne possono usufruire determinate categorie di cittadini al momento dell’acquisto di un decoder, rivolgendosi ad un rivenditore che abbia aderito all’iniziativa. Il cittadino deve fornire i propri dati, compreso il codice fiscale,  e risultare in regola con il pagamento del canone RAI.

Queste le categorie ad oggi beneficiate:
Per le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: eta’ pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2010) e che abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 2008) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, a decorrere dal 12 aprile 2010.
Regione  Friuli Venezia Giulia: eta’ pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2010) e che abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 2008) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, a decorrere dal 1 ottobre 2010
Per i seguenti comuni liguri, toscani e marchigiani: Gorreto (GE), Maissana (SP), Varese Ligure (SP), Piana Crixia (SV), Sassello (SV), Sambuca Pistoiese (PT), Badia Tedalda (AR), Sestino (AR), Montecopiolo (PU), Monte Grimano Terme (PU), Sassofeltrio (PU) e Tavullia (PU), di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2010) e che abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 2008) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, a decorrere dal 30 ottobre 2010. 

Tutte le informazioni si trovano sul sito del Ministero, a questo link.

LINK UTILI
– Incentivi per le famiglie anno 2011: clicca qui
– Incentivi per le famiglie anno 2010: clicca qui

 

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