EQUITALIA, IPOTECA CANCELLATA SE LA CARTELLA E’ “VIZIATA”

da Il Corriere.it

BY REDAZIONE AT 30 GENNAIO, 2011, 5:54 PM

L’iscrizione ipotecaria è illegittima e va cancellata se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTR di Milano n.170/32/10; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “l’atto impugnato si basa su quattro cartelle … che dagli atti prodotti non risultano tutte notificate”. In merito a ciò, occorre evidenziare le contestazioni effettuate dal contribuente in corso di causa, in quanto sia in primo grado che in appello egli ha sempre sostenuto “l’inesistenza giuridica” delle cartelle esattoriali inviate a mezzo posta. Come già rilevato in altri commenti (si veda www.studiolegalesances.it – sez. Pubblicazioni), infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento risulta addirittura inesistente se il concessionario provvede ad inviarle al contribuente senza l’ausilio dei soggetti abilitati (si veda l’art. 26 del DPR n.602/73), ossia: 1) gli Ufficiali della riscossione; 2) gli Agenti della Polizia Municipale; 3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; 4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge. Viene ritenuta, dunque, necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore,anche in caso di notifica a mezzo posta. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i predetti giudici dichiaranoSiccome la mancata notifica delle predette cartelle fa venir meno la loro esecutività, l’avviso di iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato”. Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un recente articolo apparso sul quotidiano “IL GIORNALE” con breve commento ad opera dell’Avv. Matteo Sances (si veda articolo del 6 ottobre 2010, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Pubblicazioni).

Avv. Matteo Sances

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *